Cessione soa

 

Casi ammessi per variazioni societarie

Immaginate la fotografia di un paesaggio o la carta d’identità di una persona. L’attestazione SOA è come una fotografia o la carta d’identità: definisce una situazione aziendale in un preciso tempo e con le sue strutture, composte di beni mobili e immobili, il personale, tecnici in possesso di laurea o diploma, risorse finanziarie e tutto quello che serve per garantire l’esecuzione di lavori a regola d’arte, in un contesto di efficienza e rispetto delle leggi. In particolare ci possono essere:

a) cessione di quote societarie.
Per esempio, il caso di un investitore che acquista alcune quote societarie di un’impresa in possesso di attestazione SOA. In questa ipotesi, se i requisiti aziendali non subiscono modifiche, l’attestazione esistente rimane inalterata.  Poiché ai soci è richiesto il requisito dell’onestà, bisogna comunicare ogni variazione alla società SOA che ha rilasciato l’attestazione, per consentire le opportune verifiche sul nuovo socio.

b) il divieto di compravendita del semplice attestato SOA.
A parte il caso dell’investitore di cui sopra, senza modifiche all’organizzazione aziendale, le attestazioni SOA non possono essere oggetto di un contratto, per il motivo che le disposizioni del D.lgs. 50 del 18/4/2016 e del D.P.R. 207 del 5/10/2010 vietano la compra-vendita di attestazioni SOA.

 

 

Casi particolari.
Le disposizioni di cui sopra specificano che l’attestazione SOA è il risultato di una valutazione in merito ai requisiti posseduti dal soggetto. Dunque, sono i requisiti che determinano il rilascio dell’attestazione SOA e le procedure prevedono controlli periodici. Esistono dei casi particolari come ad esempio:
– cessione del complesso aziendale o di un ramo di azienda, affitto, fusione e incorporazione.

In tutti questi casi non si tratta di una cessione dell’attestazione SOA ma di un trasferimento dei requisiti aziendali che è cosa diversa.

a) trasferimento dei requisiti.
I predetti requisiti, che dipendono dalla categoria e classe richiesta, possono essere trasferiti a un altro soggetto ma con una procedura molto rigida.

– Il cedente.
il cedente deve comunicare alla società SOA che ha rilasciato l’attestazione, la volontà di trasferire al soggetto “tal dei tali” i requisiti aziendali. Questo significa che nei confronti del cedente si procederà a un ridimensionamento o cancellazione dell’attestazione esistente.

– Il cessionario.
il cessionario dovrà chiedere alla società SOA una nuova attestazione, sulla base dei requisiti che il cedente gli ha trasmesso con il contratto di cessione del complesso aziendale, ramo di azienda, affitto, fusione e incorporazione.

Nella domanda di nuova attestazione bisogna allegare una perizia giurata ed ogni altro documento eventualmente richiesto dai Funzionari della società SOA.

 

b) la perizia giurata.
Nel caso di cessione del complesso aziendale, di un ramo di azienda o di affitto, il cessionario deve chiedere al Tribunale competente per territorio di nominare un perito in funzione di una perizia giurata, da consegnare alla società SOA per una nuova attestazione. Si tratta di una procedura abbastanza complessa ed è preferibile essere assistiti da un Avvocato esperto in diritto amministrativo.

c) affitto di azienda.
L’affitto di azienda è un caso complesso perché l’affittuario potrà far valere i requisiti dell’impresa locatrice se il contratto non abbia durata inferiore a tre anni dalla data del rilascio dell’attestazione SOA. Questo particolare dovrà essere evidenziato nella perizia giurata di cui sopra.

d) iter burocratico.
Si parte dal contratto, richiesta al Tribunale competente per territorio per la nomina di un perito, perizia giurata in merito ai requisiti trasferiti, comunicazioni con la società SOA per la richiesta di nuova attestazione, contatti con i Funzionari della società SOA previsti dalla procedura per il rilascio dell’attestazione. Tutti gli atti che si riferiscono a fusione, cessione di azienda o ramo aziendale, devono essere depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso il registro imprese della Camera di Commercio e all’Autorità nazionale anti corruzione. Non male, la pratichetta in questione. Tutto questo si traduce in un conto salato da pagare ai Professionisti incaricati.

 

Domanda di qualificazione.
Una questione che può interessare è la domanda di qualificazione che bisogna chiedere a una società autorizzata nel caso di trasferimento dei requisiti. La norma cui fare riferimento è l’art. 76, comma 11, del D.P.R. 207/2010:

D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010

Art. 76
 Domanda di qualificazione

11. Ai fini dell’attestazione di un nuovo soggetto, nell’ipotesi in cui lo stesso utilizzi l’istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all’articolo 79 sono trasferiti al cessionario con l’atto di cessione. Nel caso in cui l’impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.”

 

Dubbi interpretativi.
Nel settore dei contratti pubblici ci sono molti interessi che nel loro complesso valgono miliardi di euro. Non bisogna stupirsi se le norme sono in continua evoluzione e sulla questione, il Consiglio di Stato (Sez. III), mediante ordinanza 13 marzo 2017, n. 1152, ha segnalato la necessità di rimettere all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato le seguenti questioni:

a) se, ai sensi dell’art. 76, comma 11, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, debba affermarsi il principio per il quale, in mancanza dell’attivazione del procedimento ivi contemplato (nuova richiesta di attestazione SOA), la cessione del ramo d’azienda comporti sempre, in virtù dell’effetto traslativo, il venir meno della qualificazione, o piuttosto, se debba prevalere la tesi che alla luce di una valutazione in concreto limita le fattispecie di cessione, contemplate dalla disposizione, solo a quelle che, in quanto suscettibili di dare vita ad un nuovo soggetto e di sostanziarne la sua qualificazione, presuppongono che il cessionario se ne sia definitivamente spogliato, ed invece esclude le diverse fattispecie di cessione di parti del compendio aziendale, le quali, ancorché qualificate dalle parti come trasferimento di “rami aziendali”, si riferiscano, in concreto, a porzioni prive di autonomia funzionale e risultano pertanto inidonee a consentire al soggetto cedente di ottenere la qualificazione;

b) se l’accertamento effettuato dalla SOA, su richiesta o in sede di verifica periodica, valga sempre e solo per il futuro, oppure se, nei casi in cui l’organismo SOA accerti ex post il mantenimento dei requisiti speciali in capo al cedente, nonostante l’avvenuta cessione di una parte del compendio aziendale, l’attestazione possa anche valere ai fini della conservazione della qualificazione senza soluzione di continuità.”

 

Le società di attestazione SOA.
Per evitare spiacevoli inconvenienti bisogna andare alla fonte che nel nostro caso, sono le società autorizzate nel rilasciare le attestazioni SOA. Queste sono organizzazioni efficienti che a richiesta, analizzano il problema e rilasciano un parere preliminare. Se interessato ad avere l’elenco delle società SOA clicca su questo link, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) :

Elenco società SOA

 


 

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A cura della redazione.
Responsabile sito web:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  26 ottobre  2022

 

 

 

 

 


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