Cessione credito appalto pubblico

 

Limiti sulla cessione del credito

E’ noto che la pubblica amministrazione non sempre rispetta i termini contrattuali per il pagamento delle somme dovute ai fornitori. L’operatore economico che non riesce a incassare i propri crediti, a volte si trova in crisi per scarsa liquidità. Le banche non concedono finanziamenti. Che fare? Se ti trovi in questa situazione, valuta la possibilità di cedere il credito, certo ed esigibile, che hai nei confronti di un ente appaltante. Per la complessità dell’operazione è preferibile chiedere l’assistenza di un commercialista. Nel merito dei contratti con la pubblica amministrazione, per la cessione del credito la norma cui fare riferimento è l’art. 106, comma 13, del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti).

 

Controllare le clausole contrattuale dell’appalto.
Se non escludi la possibilità di cedere il credito maturato dall’esecuzione di un contratto pubblico, devi fare attenzione alle eventuali clausole limitative indicate nel bando e nei documenti di gara. Se non ci sono particolari indicazioni nel bando di gara, tieni presente che la voce “cessione del credito, limiti e condizioni” può essere rimandata ad una clausola del contratto.

 

Documenti di gara.
Le informazioni che si riferiscono alla possibilità di cedere il credito, dovrebbero essere specificati nel bando di gara e nel disciplinare ma non sempre è così. I documenti di gara, in genere, si concentrano sulle questioni tecniche, qualità, prezzo e sui requisiti professionali che deve possedere il concorrente. Alcuni dettagli amministrativi, come nel caso della cessione del credito, non si evidenziano nel bando di gara perché non è obbligatorio, quindi, non si tratta di omissione. Se alcuni dettagli giudicati di secondaria importanza non sono descritti nel bando di gara, è implicito il rimando alle norme di legge: esiste il decreto legislativo 50 del 18/4/2016 (codice degli appalti) ed è onere del concorrente conoscere il suo contenuto.

 

La cessione del credito.
Per l’ufficio gare di un operatore economico, le fasi di un contratto con la pubblica amministrazione iniziano con la ricerca delle informazioni ed analisi dei dettagli di gara, consegna dell’offerta con gli allegati richiesti, aggiudicazione e accettazione del contratto. La questione della cessione del credito deve essere chiarita già nella fase di “analisi dei dettagli di gara”. La norma che regola la cessione del credito di contratti pubblici è l’art. 106, comma 13, del codice appalti:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 106
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21  febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.”

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Il comma 13 di cui sopra, inizia con la collegata legge 52 del 21 febbraio 1991, “disciplina della cessione dei crediti di impresa”. Per agevolare le tue ricerche, in fondo alla pagina è riportato il testo integrale della legge 52/1991.

In particolare, i contratti per le cessioni di credito devono essere stipulati “mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata” e devono “essere notificate alle amministrazioni debitrici”; dalla data di ricevimento della predetta notifica, le stazioni appaltanti hanno tempo 45 giorni per notificare al cedente e cessionario l’eventuale rifiuto nel soggiacere alla cessione di credito.

Come già accennato, il dettaglio della cessione di credito deve essere chiarito già prima di partecipare alla gara di appalto; il contratto può prevedere una clausola dove si esprime la volontà dell’ente appaltante di “accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.”

 

La forza del contratto rispetto alla cessione del credito.
Cedere il credito non significa liberarsi da ogni tuo impegno, infatti:
“In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.”

 

La norma di legge cui fare riferimento.
Qui sotto ti riporto il testo integrale della legge 52/1991:

LEGGE 21 febbraio 1991, n. 52
Disciplina della cessione dei crediti di impresa.

Art. 1
Ambito di applicazione.

1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:

a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa;
c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l’attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi,  da soggetti del gruppo di appartenenza  che  non siano intermediari  finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei  confronti di soggetti del gruppo di  appartenenza, ferme  restando le  riserve  di  attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2. Resta salva l’applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 2
Articolo abrogato dal D.lgs. 385 del 1/9/1993.

Art. 3
Cessione di crediti futuri e di crediti in massa.

1. I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno.
2. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.
3. La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.
4. La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.

Art. 4
Garanzia di solvenza.

1. Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia.

Art. 5
Efficacia della cessione nei confronti dei terzi.

1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall’articolo 7, comma 1.

1-bis. Ai fini dell’ottenimento della data certa del pagamento è sufficiente l’annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformità al disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

2. E’ fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile.

3. E’ fatta salva l’efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi.

Art. 6
Revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto.

1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall’articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla  data del pagamento al cessionario.

2. E’ fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall’articolo 4.

Art. 7
Fallimento del cedente.

1. L’efficacia della cessione verso i terzi prevista dall’articolo 5, comma 1, non e’ opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.

2. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.

3. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 2.

 


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A cura della redazione.
Responsabile sito web:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  26 ottobre  2022

 

 

 

 

 


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