Cauzione provvisoria

 

Cos’è la cauzione provvisoria

Così come prevede l’art. 93 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, la cauzione provvisoria è obbligatoria per coloro che intendono partecipare ad una gara di appalto. La cauzione provvisoria viene prestata con una fideiussione, tenendo presente che le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio. L’indicazione della cauzione provvisoria è una delle clausole che generalmente vengono indicate nei bandi e la mancata consegna determina l’esclusione dalla gara indetta dall’ente aggiudicatore.

 

A cosa serve la cauzione provvisoria.
Come indica l’art. 93 del D.lgs. 50/2016 (codice degli appalti), per poter partecipare ad una gara di appalto per lavori il concorrente deve prestare una cauzione provvisoria (detta anche garanzia) che in genere viene prestata con una fideiussione. La cauzione è una clausola indicata nei bandi di gara ed il concorrente è tenuto a conoscere gli effetti di legge. L’importo di questa cauzione è specificato nel bando ed è proporzionale, calcolato con un’aliquota fissa del 2% sul valore base di gara. Dunque, più alto è il valore di base della gara e maggiore sarà la cauzione da prestare all’ente appaltante.

 

Beneficiario, scopo e sanzione.
La finalità della cauzione provvisoria è quella di tutelare l’ente appaltante da eventuali comportamenti scorretti dei partecipanti. Infatti, la cauzione verrà incamerata dall’ente appaltante a titolo di sanzione nei seguenti casi:

a) in via principale
se l’aggiudicatario che ha vinto la gara si rifiuta di sottoscrivere il contratto di appalto, così come indicato negli accordi di gara;

b) in generale
se il concorrente ha fornito dichiarazioni di atti notori falsi o consegnato documenti alterati o non ha rispettato il patto di integrità.

 

Modalità.
Modalità e termini della cauzione provvisoria sono specificati nel bando di gara e bisogna attenersi alle disposizioni dell’ente appaltante. La garanzia può essere prestata con diverse modalità:
a) in contanti o titoli di Stato poliennali
Il deposito cauzionale si effettua presso una sezione della tesoreria provinciale oppure un’istituto bancario autorizzato. La cauzione, a titolo di pegno, deve essere conforme alle istruzioni fornite dall’ente appaltante; questa è una modalità desueta.

b) con una fideiussione
La fideiussione viene prestata da un istituto bancario, assicurativo o da un intermediario autorizzato. Per quanto riguarda la fideiussione rilasciata dalle assicurazioni, in genere ci si rivolge ai broker che possono offrire una buona esperienza.

 

Validità.
Per quanto riguarda la validità della garanzia provvisoria, l’ente appaltante può chiedere tempi variabili in funzione del tipo ed importanza del lavoro dato in appalto. In ogni caso, il citato art. 93 indica che il termine di validità della garanzia è di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Per evitare disguidi, bisogna leggere con attenzione il bando di gara ed eventualmente, chiedere delucidazioni al funzionario incaricato.

 

Impegno per la cauzione definitiva.
§Non è sufficiente consegnare all’ente appaltante la cauzione provvisoria. Contestualmente con la cauzione provvisoria il concorrente si deve impegnare che nel caso di aggiudicazione dell’appalto consegnerà una cauzione definitiva, prima della stipula del contratto, a garanzia dell’esecuzione dei lavori.

Ci possono essere due casi:
1) garanzia prestata in contati o titoli di Stato.
In questo caso, bisogna consegnare all’ente appaltante una dichiarazione con l’impegno di consegnare una fideiussione a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione. Questa dichiarazione deve essere resa da un istituto bancario, assicurativo o da un intermediario autorizzato, su carta intestata e sottoscritta da un funzionario con poteri di firma.

2) garanzia provvisoria resa con una fideiussione.
In questo caso, è lo stesso istituto bancario, assicurativo od intermediario autorizzato a fornire la dichiarazione di cui sopra.

 

Motivi di esclusione.
Si è visto che la cauzione deve essere a favore dell’ente appaltante e la fideiussione o ricevuta di deposito deve essere allegata con i vari documenti richiesti, insieme all’offerta. Inoltre, ci deve essere il dichiarato impegno di un’istituto bancario, assicurativo o di un intermediario autorizzato a rilasciare la garanzia definitiva nel caso di aggiudicazione. Il concorrente potrà essere escluso dalla gara al verificarsi di uno di questi casi:

1) mancata consegna dell’originale cauzione provvisoria;
2) omissione della dichiarazione resa da una banca, assicurazione o di un intermediario autorizzato, che nel caso di aggiudicazione verrà emessa una fideiussione per la cauzione definitiva;
3) nel caso di cauzioni provvisorie inferiori all’importo dovuto o prive delle caratteristiche richieste.

 

Un parere di ANAC.
L’autorità anticorruzione si è espressa con un parere in merito alla cauzione con fideiussione e dei motivi di esclusione:

fonte: dal sito A.N.AC.

Parere di precontenzioso n. 26 del 13 marzo 2013 – rif. prec. 272/12/S. D.lgs. 163/2006 art. 113.

“art. 75 c. 8 d.lgs. 163/2006: omessa presentazione dell’impegno di un fideiussore. Esclusione legittimità.

Come ribadito nella determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, costituisce causa di esclusione non solo la mancata presentazione della cauzione provvisoria, ma anche la mancata presentazione dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D.lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario.

 

Svincolo della cauzione provvisoria.
Per la cauzione provvisoria, nel D.lgs. 50/2016 è previsto l’automatismo dello svincolo per colui che si aggiudica l’appalto per il motivo che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente nel momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In particolare, la stazione appaltante nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. Per ogni Vostro approfondimento, Vi riportiamo il testo dell’articolo 93 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Art. 93
(Garanzie per la partecipazione alla procedura)

1. L’offerta e’ corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 percento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante puo’ motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia e’ fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

2. La cauzione puo’ essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore puo’ essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita’ previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita’ o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa’ di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita’ richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonche’ l’operativita’ della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validita’ maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi’ prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura , per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed e’ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e’ ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita’ conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE)n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENI SO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto del 20 percento ,anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalita’ o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativita’ in qualita’ di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

8. L’offerta e’ altresi’ corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105,qualora l’offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita’ del responsabile unico del procedimento.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  24 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 


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