Autotutela

 

Annullamento di un provvedimento amministrativo

Ogni soggetto economico dovrebbe agire in buona fede ma non sempre è così. Ad esempio, può capitare che l’aggiudicazione sia stata viziata da certificazioni false, prodotte “ad arte” dal concorrente. In altri casi, può capitare che per dei motivi particolari, imprevedibili al momento della pubblicazione del bando, siano venute meno le esigenze di stipulare un determinato contratto. Per gli “addetti ai lavori”, compreso i soggetti economici che normalmente partecipano alle gare di appalto, le disposizioni cui fare riferimento sono scritte nella legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. In questa pagina valuteremo l’annullamento in autotutela di un contratto.

 

Annullamento in autotutela.
A norma dell’art. 21-nonies, per annullare l’atto amministrativo è necessario che vi sia una “falsa rappresentazione dei fatti” in forma dolosa o colposa. Vale a dire, che l’annullamento in autotutela può essere intrapreso ogni qualvolta che siano stati falsificati fatti e circostanze da parte del privato.

Legge 7 agosto 1990, n. 241
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”

Art. 21-nonies
Annullamento d’ufficio.

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al  medesimo  articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non  superiore  a  diciotto  mesi  dal  momento   dell’adozione   dei provvedimenti  di  autorizzazione  o  di  attribuzione  di   vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia  formato  ai sensi  dell’articolo  20,  e  tenendo  conto  degli   interessi  dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha  emanato, ovvero da altro organo  previsto  dalla legge.  Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento  del provvedimento illegittimo.

2. E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti  amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di  dichiarazioni  sostitutive  di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per  effetto di condotte costituenti reato,  accertate  con  sentenza  passata  in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle  sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”

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Divergenze tra asseverazioni consegnate e lo stato dei fatti.
Secondo una pronuncia del Consiglio di Stato (sezione VI, n. 3940 del 27/6/2018), nel caso che il soggetto economico abbia coscientemente indotto in errore la Pubblica Amministrazione, con false documentazioni, il termine dei diciotto mesi, indicato nel comma 1 dell’art. 21 nonies, di cui sopra, non determina l’impossibilità di annullare il contratto in autotutela. Infatti, per la procedura di annullamento è sufficiente che sia provata l’esistenza di una falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato. Nel caso in questione:

– un contratto già in fase esecutiva era stato annullato con procedura di autotutela da parte dell’ente appaltante, oltre il termine di 18 mesi e senza che vi fosse una condanna penale per i fatti contestati. Infatti, i controlli d’ufficio fecero emergere delle circostanze che non coincidevano con l’asseverazione consegnata in fase di gara;

– il soggetto privato, aggiudicatario del contratto, contestava che il termine dei 18 mesi poteva essere derogato solo nel caso di una condanna penale passata in giudicato;

– il Consiglio di Stato ha rigettato la tesi del soggetto privato, perché nel caso di una “falsa rappresentazione dei fatti”, procurata con dolo o comunque con un atto gravemente colposo dell’interessato, non è necessario che vi sia un reato. Perché la malafede non può essere tutelata dalla Legge e per questo motivo, il vantaggio ottenuto può essere annullato anche dopo i 18 mesi.

 

Deroghe sui termini fissati.
Sulla base degli orientamenti del Consiglio di Stato, in quali casi è possibile derogare nel merito del termine fissato in 18 mesi, art. 21-nonies, legge 241/1990.

Stando al provvedimento adottato dal Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3940 del 27 giugno 2018, si possono fare alcune considerazioni generali:

1) falsa attestazione.
Nel caso di falsa attestazione con la quale, il soggetto privato abbia conseguito un vantaggio, è possibile applicare una deroga sui termini. Siamo alla presenza di un reato penalmente perseguibile.

2) dolo.
Per “dolo” s’intende un qualsiasi comportamento assoggettabile a una colpa grave, un atto in mala fede, portato a termine in modo cosciente per ottenere un vantaggio. Anche in questo caso si possono ammettere deroghe.

In questi casi, non è necessario che vi sia una condanna penale passata in giudicato. Vale a dire, che il procedimento di autotutela è dettato dall’esigenza di ripristinare la legalità nell’interesse pubblico, così dall’interpretazione data all’art. 21-nonies in oggetto, anche in assenza di una condanna penale.

 

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  20 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 

 


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