Attestazione SOA richiesta di perizia giurata

 

Cenni introduttivi sull’uso delle perizie giurate

Sul tema delle attestazioni SOA, la perizia giurata è prevista nelle cessioni del ramo di azienda. Nel caso di cessione del complesso aziendale la perizia giurata è obbligatoria ai sensi dell’articolo 76, comma 10, del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010. Nella perizia ci devono essere le specifiche dei beni trasferiti, eventuali situazioni pregiudizievoli ed ogni altro elemento utile. Questa perizia dovrà essere consegnata in originale alla società SOA che dovrà espletare tutte le verifiche per la nuova attestazione, secondo le procedure burocratiche del caso. Tale perizia determina anche il valore della transazione ai fini fiscali e dovrà essere conservata in funzione di eventuali verifiche da parte dell’agenzia delle entrate. Per capire meglio il problema, esistono delle differenze tra perizia asseverata e giurata. In questa pagina faremo una sintesi di massima.

 

Breve richiamo sulle norme.
L’attestazione SOA certifica che un determinato soggetto possiede i requisiti previsti dalla legge in tema di contratti pubblici. Questo documento di attestazione può essere rilasciato solo da società autorizzate, iscritte in un elenco pubblico mantenuto dall’autorità nazionale anti corruzione (ANAC).
Con il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (art. 217) è stato abrogato il decreto legislativo 163 del 2006 (il vecchio codice appalti) mentre per il vecchio regolamento approvato con il D.P.R. 207 del 2010, alcune parti sono già state abrogate ed altre restano in vigore in via provvisoria fino a quando non verranno emanati i nuovi regolamenti. In particolare gli articoli 78 e 79 che trattano il tema dei requisiti sono ancora applicati.

 

Pratiche commerciali.
In alcuni casi l’attestazione SOA può essere acquisita per via indiretta:

– cessione di azienda;
– cessione del ramo di azienda;
– affitto del ramo di azienda.

Su questi aspetti commerciali vige la regola che il subentrante deve chiedere un nuovo attestato SOA. E’ buona regola consultare la società SOA che ha già rilasciato l’attestazione per chiedere assistenza già negli atti preliminari.

a) cessione.
Nel particolare, si è espresso il Consiglio di Stato: 

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 70 del 16 gennaio 2015.
“Ad avviso del collegio, l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA non è cedibile, dato che viene rilasciata al termine di un procedimento istruttorio diretto ad accertare il possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo al solo soggetto giuridico che l’ha richiesta.”

b) affitto.
Anche in questo caso, il contratto deve prevedere l’uso integrale incondizionato di tutti i beni e strutture aziendali per le quali vige l’attestazione. Inoltre, il contratto di affitto deve avere una durata non inferiore a tre anni.

 

La perizia giurata.
Nel merito della perizia giurata esistono alcuni dettagli che Vi elenchiamo:

1) tipologie delle perizie.
– perizia asseverata.
Il perito abilitato sottoscrive la perizia confermando la certezza del contenuto “sotto la propria personale responsabilità” ed in questo modo il perito si assume la responsabilità di falsi ideologici e materiali.

– perizia giurata.
Nella perizia giurata, come nel precedente caso, esiste l’impegno in merito alla veridicità del contenuto ma nella parte terminale della perizia, in fondo al testo, è specificata una formula di giuramento: “di aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità”, che il perito dichiara davanti al cancelliere di un ufficio giudiziario.

– perizia asseverata trasformata in perizia giurata.
In questo caso, bisogna recarsi da un Cancelliere con un documento di identità, insieme ai fogli della perizia completi di allegati e fascicolati, ogni foglio timbrato e sottoscritto dal perito; nell’ultima pagina si deve indicare la data di redazione del documento. Nell’ultima pagina ma prima degli allegati si deve allegare il verbale di giuramento, firmato dal perito dopo la ripetizione della formula prescritta.

 

2) testo di legge cui fare riferimento.
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l’art. 217, comma 1, lettera u) che l’art. 76 del D.P.R. 207/2010 è in vigore fino al prossimo regolamento.

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento del codice appalti

articolo 76
Domanda di qualificazione.

Comma 9  e  10.
“9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.”

“10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l’attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.”

 

3) obbligo di comunicazione all’autorità.
In merito alle perizie giurate, qui sotto puoi leggere in forma sintetica il testo del comunicato che l’autorità nazionale anti corruzione ha inoltrato alle società SOA; il testo completo lo trovi nel sito dell’A.N.AC., per ogni tua deduzione. 

Comunicato alle SOA n. 78 del 5 febbraio  2013”
oggetto:  Obblighi di comunicazione da parte delle SOA nei casi di attestazione derivante  da cessioni aziendali di cui all’articolo 76, comma 10, del DPR n. 207/2010.

Si dispone

che le Società Organismi di  Attestazione, nell’espletamento degli adempimenti connessi al rilascio di  attestazioni che implichino la comunicazione all’Autorità prevista dalla  determinazione n. 11/2002 e n. 5/2004, provvedano, oltre all’invio della copia  conforme dell’atto di cessione o di affitto che comporti il trasferimento di  azienda o di un suo ramo, anche  a  trasmettere l’originale o copia   dichiarata conforme dal rappresentante Legale ai sensi del DPR 445/2000  della perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.

 

4) chi è il perito e chi lo nomina.
Per la perizia giurata, il Professionista che dovrà eseguire ogni verifica e stima è nominato dal tribunale competente per territorio. Questo dettaglio risulta evidente nel “Comunicato alle SOA n. 78 del 5 febbraio 2013” di cui sopra. Si tratta, quindi, di depositare una domanda di nomina del perito in tribunale. In genere, questa domanda è depositata dall’Avvocato che assiste le parti nella trattativa.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  20 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 


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