Attestazione SOA e contratti sotto soglia

 

Brevi cenni introduttivi

L’attuale codice degli appalti è regolamentato dal decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016. Questo decreto ha abrogato il precedente codice appalti, il decreto legislativo 163/2006 e relative norme di attuazione che erano in vigore con il D.P.R. 207/2010.

Il decreto legislativo 50/2016 ha abrogato solo una parte del vecchio regolamento di attuazione (il D.P.R. 207/2010) e di questo, resta in vigore la parte II, titolo III, dall’articolo 60 all’articolo 96. Da un punto di vista operativo, resta in vigore la disposizione in tema di obbligatorietà dell’attestazione S.O.A., così come previsto dagli articoli 216 (comma 14) e 83 (comma 2) del D.lgs. 50/2016. Le società di attestazione S.O.A. sono tenute ad applicare l’articolo 70 (comma 1, lettera f e lettera g) del D.P.R. 207/2010 e più esattamente, devono “verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare l’attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all’articolo 78 e a rilasciare l’attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall’impresa e verificata ai sensi della lettera f)”.

 

Gare di appalto sotto soglia.
I soggetti che per vari motivi non si adoperano nel conseguire una attestazione SOA, possono partecipare alle gare con importi “sotto soglia” e proporre la propria candidatura per essere inseriti nell’albo dei fornitori dei vari enti.

Tieni presente che nei contratti sotto soglia le stazioni appaltanti possono inserire nel disciplinare quali requisiti economici e finanziari e tecnico professionali debbano avere i partecipanti, in ogni caso sono validi i motivi di esclusione indicati dall’articolo 80 del codice.

Art. 36
(Contratti sotto soglia)

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara.

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Ai fini dell’aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.

6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

7. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216, comma 9.

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC di cui all’articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 3, primo periodo, del citato articolo. Fino alla data di cui all’articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi peri contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi peri contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

 

Elenco dei fornitori.
Le stazioni appaltanti hanno la possibilità di effettuare indagini di mercato in merito ai soggetti che rispondano alle varie esigenze e di formare un apposito elenco dei fornitori.

L’elenco dei fornitori è di tipo “aperto” nel senso che tali elenchi si formano e si rinnovano tramite una serie di avvisi pubblicati direttamente sul sito internet della stazione appaltante. Di fatto, ogni stazione appaltante può indicare quali siano i requisiti necessari per l’iscrizione ma in ogni caso, sono esclusi tutti i soggetti che hanno commesso atti di negligenza o malafede nell’esecuzione di precedenti contratti o comportamenti anti etici nell’esercizio di una attività professionale. Chi fosse interessato, questi elenchi sono sempre aperti per inoltrare domanda di iscrizione e sono aggiornati con una scadenza annuale. In alcuni casi, le stazioni appaltanti predispongono elenchi in comunione fra loro ed in questo modo, i controlli sui requisiti dichiarati dagli operatori economici iscritti sono più numerosi. Bisogna tener presente che le verifiche sui requisiti dichiarati possono essere effettuati in qualunque momento ed in caso di eventuali irregolarità si provvede con le sanzioni.

 

Lettera di invito.
Nel caso in cui l’importo contrattuale stimato sia pari o superiore a 20.000 euro, accertata l’urgenza e la necessità di procedere con l’affidamento in economia, l’ente appaltante invia ai vari operatori economici una lettera di invito. In questa lettera si specifica l’oggetto della prestazione con le caratteristiche tecniche e l’importo massimo.

Oltre a questi dati, vengono evidenziate le garanzie richieste, il termine per la consegna delle offerte e la tempistica per l’esecuzione della prestazione. L’Autorità nazionale anticorruzione raccomanda che le stazioni appaltanti agiscano secondo il principio della trasparenza amministrativa, parità di trattamento e di non commettere discriminazioni o limitazioni alla concorrenza.

 

Criteri e notizie generali per l’aggiudicazione.
Il criterio per l’aggiudicazione del contratto deve essere indicato nelle lettera di invito che l’ente appaltante recapita all’operatore economico. Oltre a questo dato verranno indicate le penali, i termini di pagamento, oneri assicurativi e norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. Anche in questa procedura si valuta la congruità dei prezzi di offerta e l’ente appaltante potrà, a sua discrezione, utilizzare come parametro cataloghi, banche dati di altre amministrazioni oppure, indagini di mercato.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  19 ottobre  2022

 

 

 

 

 


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