Attestazione SOA e cessione ramo di azienda

 

Le attestazioni SOA non sono trasmissibili per contratto e bisogna fare attenzione nel caso di acquisto di un ramo di azienda. Anche per quanto riguarda l’avvalimento esistono numerose restrizioni che devono essere valutate in modo da evitare spiacevoli inconvenienti.

 

Giurisprudenza su questo argomento.
Sulla questione Vi riporto una sentenza, per estratto, del Consiglio di Stato : 

“Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 70 del 16 gennaio 2015”
“Ad avviso del collegio, l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA non è cedibile, dato che viene rilasciata al termine di un procedimento istruttorio diretto ad accertare il possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo  al solo soggetto giuridico che l’ha richiesta.

Tali requisiti possono essere trasmessi ad altra azienda, ma il loro trasferimento implica la cancellazione o quantomeno il ridimensionamento dell’attestazione di qualificazione dell’azienda cedente; nel contempo il cessionario, ossia il soggetto destinatario dei requisiti, viene onerato a richiedere “ex novo” una propria attestazione SOA.

Di conseguenza, nel caso di cessione di un ramo d’azienda, né il cedente né il cessionario possono valersi della attestazione di qualificazione posseduta dall’azienda ceduta, pur potendo richiederne una nuova alla società di attestazione.

La nuova attestazione avrà però efficacia solo dopo il suo rilascio, vale a dire dopo che sono stati effettuati tutti i controlli del caso, lasciando l’azienda cessionaria, durante il periodo che intercorre tra l’incorporazione del ramo e l’ottenimento della nuova attestazione SOA, priva dell’attestato di qualificazione.”

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Tieni presente che la sentenza del Consiglio di Stato n. 70 del 2015 non è stata superata dall’entrata in vigore del decreto legislativo 59 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti).

Dunque, se in questo momento stai trattando l’acquisto di un ramo d’azienda con annessa attestazione SOA devi fare molta attenzione, perché la sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra è più che mai attuale e vediamo il motivo di questa affermazione. Il collegio che prese in esame il caso condivise le ragioni espresse nella fase cautelare con richiamo all’articolo 76, comma 11, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010; questo D.P.R. era il regolamento di attuazione del precedente codice appalti; il precedente codice appalti era scritto nel testo del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (si tratta del vigente codice degli appalti) è stato abrogato e sostituito il vecchio D.lgs. 163/2006 ed una parte del D.P.R. 207/2010 di cui sopra. Dunque, una parte del vecchio regolamento di attuazione (il D.P.R. 207/2010) è ancora vigente mentre il D.lgs. 163/2006 è stato abrogato interamente e sostituito con l’attuale D.lgs. 50/2016.

 

 

Attualità dell’art. 76 del D.P.R. 207/2010.
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (art. 217, comma 1, lettera u) che l’art. 76 del D.P.R. 207/2010 è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite; questo significa che in attesa di future novità legislative l’art. 76 del D.P.R. 207/2010 resta in vigore e così è a tutt’oggi. Spero di essere stato chiaro fino a questo punto. Detto questo, per il motivo che l’art. 76, comma 11, del D.P.R. 207/2010 è richiamato nella sentenza del Consiglio di Stato 70/2015 come un elemento determinante per la sentenza, qui sotto ti riporto il testo della norma in esame:

D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010
Art. 76 Domanda di qualificazione.

11. Ai fini dell’attestazione di un nuovo soggetto, nell’ipotesi in cui lo stesso utilizzi l’istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all’articolo 79 sono trasferiti al cessionario con l’atto di cessione. Nel caso in cui l’impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa puo’ richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.”

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 Iter amministrativo.
Nel quotidiano, le SOA accertano quali requisiti sono effettivamente trasferiti al cessionario (cessionario è chi acquista) così come risulta essere nel contratto di cessione del ramo d’azienda. Secondo una interpretazione consolidata della norma di cui sopra, l’iter amministrativo prevede che l’azienda cedente (cedente è chi vende il proprio ramo aziendale) contatta la SOA per chiedere una nuova attestazione. Nella generalità dei casi, ricevuta la richiesta del cedente la SOA (acronimo di società organismo di attestazione) avvia una nuova procedura di valutazione dei requisiti. Al termine della nuova procedura la SOA rilascerà al cedente una nuova attestazione che annulla e sostituisce la precedente.

Analoga procedura è prevista per il cessionario (chi acquista) il quale, deve contattare la SOA e chiedere una nuova attestazione “ex novo” tenendo presente che il comma 12 del citato D.P.R. 207/2010 prevede che:

 12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l’Autorità e la camera di commercio, industria e artigianato per l’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2556 del codice civile.”

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In conclusione.
Diffidate di chi fa intendere che sia possibile acquistare una attestazione SOA con il trucco della cessione del ramo d’azienda. Esistono procedure particolari ed il mio suggerimento è quello di contattare la società SOA di tua fiducia per chiedere una consulenza da parte di un loro funzionario, semplicemente così. In questo semplice modo eviterete tristi equivoci e tenete presente che l’Autorità anticorruzione pubblica l’elenco completo delle società SOA autorizzate, questo elenco è costantemente aggiornato, consultabile da tutti a gratis:

http://elencosoa.avcp.it/public/

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Per tua comodità ti riporto il testo integrale del D.P.R. 207/2010, articolo 76:

D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010
Art. 76 Domanda di qualificazione

1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente capo. Ad esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 40, comma 3, lettera a), del codice.

2. L’impresa che intende ottenere l’attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria e artigianato, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.

3. La SOA svolge l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell’impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell’attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA e’ tenuta a rilasciare l’attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.

4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell’attestazione la SOA informa l’Autorità nei successivi trenta giorni.

5. L’efficacia dell’attestazione e’ pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all’articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l’impresa che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un’altra autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione.

6. Il rinnovo dell’attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell’attestazione originaria.

7. Il rinnovo dell’attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell’attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.

8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell’attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta secondo i criteri fissati dall’Autorità.

9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.

10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l’attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.

11. Ai fini dell’attestazione di un nuovo soggetto, nell’ipotesi in cui lo stesso utilizzi l’istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all’articolo 79 sono trasferiti al cessionario con l’atto di cessione. Nel caso in cui l’impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.

12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l’Autorità e la camera di commercio, industria e artigianato per l’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2556 del codice civile.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  19 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 


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