Attestazione SOA cenni storici

 

Dall’albo nazionale dei costruttori ad oggi

Per stipulare un contratto di appalto con un ente pubblico bisogna avere delle credenziali e questo principio, nella sostanza, è sempre stato un punto fisso. La breve analisi che abbiamo riassunto in questa pagina inizia con l’Albo Nazionale dei Costruttori (ANC), sostituito dall’attuale sistema di qualificazione SOA.

L’albo nazionale dei costruttori fu istituito con la legge n. 57 del 10/02/1962 e rimase in vigore fino al 31/12/1999. Le tappe per arrivare al 2022 sono state al centro di varie riforme che hanno permesso di raggiungere buoni risultati.

 

Cronistoria legislativa.
L’accreditamento degli operatori economici ha una storia tormentata e in continua evoluzione, con l’obiettivo primario di contrastare la corruzione. Il tentativo di tenere sotto controllo le forme corruttive con nuove procedure, ha prodotto, come effetto collaterale, una burocrazia molto pesante.

a) anno 1962.
L’albo nazionale dei costruttori è stato istituito con la legge n. 57 del 10 febbraio 1962 “Istituzione dell’Albo nazionale dei costruttori.” (GU n. 56 del 2 marzo 1962). L’albo nazionale dei costruttori è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1999. In tutto questo periodo, le imprese che volevano partecipare ad una gara di appalto si dovevano iscrivere all’albo secondo un iter burocratico che teneva conto di elementi soggettivi dei titolari e responsabili ed elementi oggettivi in merito alla capacità e strutture dell’impresa. Sotto alcuni aspetti le procedure erano simili alle attuali. L’albo nazionale dei costruttori stato sostituito con l’attestazione S.O.A. più semplice da gestire e meno costoso.

b) anno 1994.
È promulgata la legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici.” (GU n.41 del 19 febbraio 1994 – Suppl. Ordinario n. 29).
Con tempi differiti alla attuazione del regolamento, la legge 109 del 1994 all’articolo 8, comma 10, dispone l’abrogazione dell’intero provvedimento della precedente legge 57 del 10 febbraio 1962. In sostanza si decreta la futura cessazione dell’albo nazionale dei costruttori.

c) anno 2000.
Il regolamento di cui sopra è stato promulgato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 25 gennaio 2000, “Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.” (GU n.49 del 29 febbraio 2000 – Suppl. Ordinario n. 35).
Questo decreto può definirsi come il primo “Regolamento” SOA e resterà in vigore per i successivi 10 anni circa. L’albo nazionale dei costruttori cessa di esistere e sostituito con le attestazioni SOA in modo definitivo.

d) anno 2006.
Entra in vigore un nuovo codice degli appalti. E’ il Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” (GU n.100 del 2 maggio 2006 – Suppl. Ordinario n. 107).
Questo provvedimento legislativo prevedeva alcune norme migliorative rispetto alle precedenti in tema di qualificazione e con l’articolo 256 comma 1, si dispose l’abrogazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Alcuni provvedimenti erano differiti all’entrata in vigore del regolamento.

e) anno 2010.
Il regolamento di attuazione del codice appalti del 2006 è stato promulgato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” (GU n.288 del 10 dicembre 2010 – Suppl. Ordinario n. 270 ).
Con l’art. 358, comma 1 lettera del DPR 207/2010 si provvede all’abrogazione del precedente regolamento, il D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000. Le modifiche introdotte dal D.P.R. 207 del 2010 perfezionano i requisiti, riducono tempi e costi di Attestazione SOA per le piccole imprese ma tutto sommato, le procedure non sono molto diverse rispetto alle precedenti disposizioni.

f) anno 2016.
È promulgato il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” (GU n.91 del 19 aprile 2016 – Suppl. Ordinario n. 10). Si tratta di un nuovo codice appalti che stravolge le vecchie disposizioni e la novità più interessante, è che entra in scena l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con nuovi poteri e funzioni. Il provvedimento in questione abroga il vecchio codice appalti (il Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006) e abroga anche una in buona parte del precedente regolamento (quello del 2010). Per completezza ti riporto il testo dell’articolo 217, comma 1 (lettere e, u) del D.lgs. 50/2016 :

Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
Codice dei contratti pubblici

Articolo 217 – Abrogazioni.


1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare:
e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

….(omissis)…..

u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto:
1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite;

2) dalla data di entrata in vigore del presente codice:
la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell’articolo 251; la Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;

 


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A cura della redazione.
Responsabile sito web:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  19 ottobre  2022

 

 

 

 

 


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