Per l’assegnazione dei contratti, a seguito di una gara di appalto, le stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura prevista per le aste elettroniche. La norma cui fare riferimento è l’articolo 56 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 che Vi riportiamo in questa pagina.
Art. 56 del D.lgs. 50/2016, il codice dei contratti pubblici.
il testo, integrale, è aggiornato al 12 dicembre 2019:
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici.
Art. 56
Aste elettroniche.
1). Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano l’asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.
2). Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un’indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un’asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all’asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all’articolo 54, comma 4, lettere b) e c), e comma 6, e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55.
3). L’asta elettronica è aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell’offerta:
a) esclusivamente i prezzi, quando l’appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;
b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell’offerta indicati nei documenti di gara, quando l’appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia.
4). Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad un’asta elettronica nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse, nonché, per i settori speciali, nell’invito a presentare offerte quando per l’indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all’allegato XII.
5). Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.
6). Nei settori ordinari, un’offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell’articolo 80, che soddisfa i criteri di selezione di cui all’articolo 83 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.
7). Nei settori speciali, un’offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell’articolo 135 o dell’articolo 136, che soddisfa i criteri di selezione di cui ai medesimi articoli 135 e 136 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.
8). Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l’asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.
9). Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dalle stazioni appaltanti a base di gara stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
10). Un’offerta è ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e’ ritenuta adeguata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell’articolo 80, o dell’articolo 135, o dell’articolo 136, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 83 o dall’ente aggiudicatore ai sensi degli articoli 135 o 136.
11). Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all’asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall’ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell’invito. L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti.
12). L’invito è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 95, commi 8 e 9 L’invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.
13). Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, purché previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell’asta. In nessun caso, possono rendere nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica.
14). Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:
a) alla data e all’ora preventivamente indicate;
b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica;
c) quando il numero di fasi dell’asta preventivamente indicato è stato raggiunto.
15). Se le stazioni appaltanti intendono dichiarare conclusa l’asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma, l’invito a partecipare all’asta indica il calendario di ogni fase dell’asta.
16). Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto in funzione dei risultati dell’asta elettronica.
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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio
Prima pubblicazione: 24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 18 ottobre 2022
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