Associazioni e raggruppamenti di imprese

 

Forme associative per lo sviluppo del lavoro

Le associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) sono conosciute anche con il termine di raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I.) ma sono la medesima realtà, dire A.T.I. oppure R.T.I. non cambia la sostanza. Le aggregazioni temporanee sono regolamentate dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti).

 

Breve storia.
Le associazioni temporanee di impresa dette anche raggruppamenti temporanei di impresa vennero introdotte in Italia con la legge n. 584 dell’8 agosto 1977. In realtà fu una lunga gestazione infatti, questa legge recepiva una precedente direttiva comunitaria del 1971, la n. 304 e 305. Le disposizioni del 1977 furono modificate dal decreto legislativo 406/1991 e poi dalla legge 109/1994 e come se non bastasse, i provvedimenti di cui sopra furono abrogati dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e quest’ultimo, a sua volta, è stato abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.  In questo periodo, le associazioni temporanee di impresa o raggruppamenti temporanei di impresa sono regolamentate dagli articoli 3, 45 e 48 del decreto legislativo n. 50 18 aprile 2016 (codice degli appalti).

 

La capo gruppo.
In tutte le associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) dette anche raggruppamenti temporanei di impresa, A.T.I. da ora in avanti per comodità di esposizione,  esiste una particolare organizzazione fra imprese che si caratterizza dalla presenza di una impresa “capo gruppo” alla quale, i vari soggetti partecipanti gli conferiscono un mandato collettivo con rappresentanza a titolo gratuito con lo scopo di rappresentarle in tutte le fasi di partecipazione alla gara di appalto e nella successiva fase di aggiudicazione.

 

A.T.I. orizzontale, verticale, mista.
Le A.T.I. possono essere di tre tipi in funzione dei soggetti partecipanti e lavori da eseguire in oggetto alla gara di appalto.

1) A.T.I. orizzontale.
Questa associazione si crea fra soggetti che operano nello stesso settore o settori omogenei per lavori non scorporabili. La prassi vuole che la società capo gruppo abbia la qualificazione prevalente, categoria e classifica con attestazione S.O.A., ed abbia la capacità finanziaria e tecnica non inferiore al 50% dell’intero valore dei lavori indicati nel capitolato, oggetto della gara di appalto. Tutti i soggetti economici della A.T.I. hanno una responsabilità solidale nel caso di contestazioni da parte del committente.

2) A.T.I. verticale.
A differenza della A.T.I. orizzontale, questo tipo di associazione temporanea si crea nel caso in cui i lavori da eseguirsi siano scorporabili. Per prassi, anche in questo caso, la società capo gruppo ha la qualifica con attestazione S.O.A. in merito alla categoria prevalente e possiede la capacità  di realizzare detti lavori. Agli altri soggetti della A.T.I. sono riservati i lavori scorporabili, diversi dalla categoria prevalente. In questo tipo associativo ogni soggetto e direttamente responsabile per i lavori eseguiti mentre la capo gruppo ha la responsabilità per l’esecuzione dell’intera opera oggetto del contratto di appalto.

3) A.T.I mista.
Causa la sua complessità organizzativa e costi di gestione, questa associazione di imprese è rara da incontrare per il motivo che si forma nelle occasioni di grandi opere. L’A.T.I. mista si forma quando i lavori, per la loro particolare complessità di esecuzione, sono in parte scorporabili ed in parte non scorporabili ma in ogni caso, esiste sempre una impresa capo gruppo alla quale viene conferito un mandato collettivo irrevocabile, gratuito, con rappresentanza. Esistono soggetti che possiedono requisiti omogenei i quali, eseguiranno le opere non scorporabili con il criterio di una A.T.I. orizzontale, altri soggetti specializzati in categorie non omogenee che eseguiranno i lavori scorporabili così come si conviene per una A.T.I. verticale.

 

Atto costitutivo.
1) immodificabilità dei soggetti:
bisogna tener presente che nel caso di assegnazione, le stazioni appaltanti per prassi consolidata escludono la possibilità di modificare la composizione dei soggetti economici che risultano essere nello statuto originario. In ogni modo, nel bandi o nel disciplinare di gara ci possono essere delle deroghe a questo principio base. In casi particolari dove un soggetto economico non sia più in grado di terminare un lavoro di sua competenza, deve intervenire la società capo gruppo con due possibilità: sostituire direttamente il soggetto oppure, in alternativa, ripartire il lavoro con altri soggetti appartenenti alla associazione.

2) oggetto:
l’oggetto di una A.T.I. è quello di partecipare ad una gara di appalto e stipulare il contratto nel caso di assegnazione e, conseguentemente, eseguire i lavori.

3) la durata:
dalla data di sottoscrizione dell’atto costitutivo fino alla accettazione dei lavori compiuti, compreso i tempi per la chiusura delle partite contabili. Tuttavia, per volontà espressa dei partecipanti della A.T.I. la durata può essere in funzione di un tempo prolungato ed in questo modo, chiuso un cantiere avere la possibilità di gareggiare per un altro appalto con la stessa associazione. In alcuni casi l’associazione temporanea si modifica in un consorzio stabile di imprese.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

 

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  18 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 

 


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