Associazione temporanea di impresa

 

Forme associative per lo sviluppo del lavoro

Le associazioni temporanee di impresa hanno come scopo la conclusione di un accordo contrattuale in settori economici regolamentati da leggi speciali come ad esempio, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti). In queste associazioni temporanee possono partecipare ditte individuali, artigiani, società di persona o di capitale, cooperative anche in forma consorziata. Da un punto di vista pratico, le associazioni temporanee sono uno strumento per essere più competitivi.
Se il tuo interesse è orientato a questa forma associativa, ti suggerisco di leggere con molta attenzione gli articoli 3, 45 e 48 del D.lgs 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti pubblici).

 

Definizione di A.T.I.
Il Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, art. 3 comma 1 lettera u), offre una chiara definizione sulle associazioni temporanee d’impresa, questo è il testo vigente:

D.lgs. 50/2016

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:
u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;

 

A.T.I. come operatore economico.
Conseguenza della definizione data dall’articolo 3 del codice, il legislatore riconosce il ruolo di operatore economico all’associazione temporanea, così come indicato nell’articolo 45, comma 1 ed in particolare il comma 2 lettera d) che ti riporto qui sotto:

D.lgs. 50/2016

Art. 45
 Operatori economici.

1). Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2). Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

 

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  17 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 


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