Appalti sotto soglia di 1000 euro

 

Il tema dell’appalto sotto soglia di minimo importo, meno di 1000 euro, è stato oggetto di una comunicazione dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).
L’analisi si è basata sull’interpretazione dell’art. 40 del codice dei contratti pubblici e l’art. 1, comma 450, della legge n. 296 del 27/12/2006. La questione può riguardare, per esempio, la sostituzione di un vetro rotto o la manutenzione di una serratura difettosa, dove il costo è inferiore a 1000 euro.
In questi casi, non c’è obbligo di procedura elettronica.

 

Art. 40 del codice dei contratti pubblici.
Abbiamo accennato che il comunicato ANAC riguarda l’interpretazione e correlazione fra due norme:

1) art. 40 del codice dei contratti pubblici;

2) art. 1, comma 450, della legge n. 296 del 27/12/2006.Sul tema dell’obbligo dei mezzi elettronici nelle aggiudicazioni, l’art. 40, comma 2, del codice fissa il termine del 18 ottobre 2018 per l’uso di mezzi elettronici nelle procedure di aggiudicazione. Si tratta di un termine perentorio e obbligatorio, senza indicazione sui contratti sotto soglia. Qui sotto Vi riporto il testo del citato art. 40 del codice:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici.

Art. 40
Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione.

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, Codice dell’amministrazione digitale.

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

 

Art. 1, comma 450, della legge n. 296 del 27/12/2006.
Correlazione con l’art. 40 del codice dei contratti pubblici:
rispetto all’art. 40 del codice, l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 offre una differente possibilità. Qui sotto Vi riporto il testo della norma:

Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
(G.U. 299  del  27/12/2006 –  Suppl.  Ord. n. 244).

450. Le amministrazioni  statali  centrali  e   periferiche,   ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle  istituzioni educative e delle  istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza  sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000  euro  e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico  della pubblica  amministrazione  di  cui  all’articolo  328, comma 1, del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro  e  inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono  tenute  a  fare  ricorso  al mercato elettronico della pubblica amministrazione  ovvero  ad  altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico  messo a disposizione dalla  centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

 

Il parere dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione.
Sul tema in oggetto, Autorità Nazionale Anti Corruzione ha espresso un parere in data 30/10/2018. In altre parole, le due norme di cui sopra sembrerebbero in contrasto e su questo aspetto, l’Autorità ha risposto che il comma 450 dell’art. 1 della legge 296/2006 non è stato abrogato dal Codice dei contratti pubblici, quindi, per gli acquisti infra 1.000 euro permane la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche. Il comunicato ANAC è accessibile al seguente link:

www.anticorruzione.it

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

 

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  14 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 

 


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