Rating di legalità nel sistema di valutazione
Il rating di legalità è gestito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.). In linee generali, il rating è un giudizio formulato da un soggetto indipendente che prende in esame la solidità e solvibilità di un operatore economico o di uno Stato che emette obbligazioni. Allo stesso modo, il rating di legalità esprime un giudizio su moralità e affidabilità di ogni soggetto economico che opera in Italia, con un fatturato minimo di due milioni di euro, che sottopone una domanda per ottenere un finanziamento con fondo pubblico. Il rating di legalità si affianca al rating di impresa ma i due sistemi hanno funzioni diverse e diversi sono gli enti preposti al loro mantenimento.
A cosa servono i rating.
Come sopra accennato, il rating di legalità è uno strumento di valutazione a uso degli operatori pubblici che può essere usato sia per l’aggiudicazione di appalti e concessioni sia per l’erogazione di finanziamenti con fondi pubblici. Nel settore bancario e della finanza in genere, con il termine di rating s’intende un giudizio di affidabilità nei confronti di un soggetto e questo giudizio si basa su numerosi elementi. Per esempio, la situazione politica-amministrativa di uno Stato che determina la possibilità di far fede agli impegni assunti con l’emissione di titoli di debito pubblico. Il rating, cioè la valutazione del rischio, può essere espresso da un’agenzia privata o da un’autorità governativa a ciò preposta e in quest’ultimo caso, esistono due sistemi di rating:
1) il rating di legalità è disciplinato dal decreto legge n. 1 del 24/1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/3/2012 e l’ente cui fa riferimento è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.G.C.M.);
2) il rating di impresa è previsto dal decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 e l’ente che mantiene questo sistema è l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.).
Connessioni fra Rating di legalità e d’impresa.
Nel caso di rating d’impresa, si tratta di un sistema che valuta l’operatore economico con delle “penalità e premialità”, utile per la qualificazione dell’impresa nel settore dei contratti di appalti e concessioni con la pubblica amministrazione; è l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che gestisce la banca dati per il rating d’impresa, con una certificazione sui soggetti, ad uso delle società SOA e degli enti pubblici. La norma cui fare riferimento è l’art. 83, comma 10, del D.lgs. 50/2016. Fra l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e l’Autorità garante del mercato e della concorrenza (AGMC) che gestisce il rating di legalità, esiste un vincolo di collaborazione e la norma cui fare riferimento è l’art. 213, comma. 7, del D.lgs. 50/2016:
Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016
Codice di contratti pubblici
Art. 213
Autorità Nazionale Anticorruzione.
7. L’Autorità collabora con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di legalità” delle imprese di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10.
Collaborazioni fra ANAC e AGCM.
Fra le due autorità governative ANAC e AGCM esiste una collaborazione sancita dall’art. 83, comma 10, del decreto legislativo 50/2016.
Richiami normativi sul rating di legalità.
Le norme base cui fare riferimento per il rating di legalità è il decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012. Il provvedimento è entrato in vigore il 24/01/2012, con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, s. o. n. 19 del 24/1/2012; il decreto legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 24/03/2012.
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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio
Prima pubblicazione: 24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 13 ottobre 2022
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