Rating d’impresa come strumento di valutazione
Il rating di impresa è un sistema che si basa su delle valutazioni di “penalità e premialità”, gestito dell’Agenzia nazionale anticorruzione. Nella sostanza, si tratta di una banca dati nella quale, confluiscono varie informazioni sui soggetti economici che hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione. Le notizie di questa banca dati, gestita dall’ANAC, potranno essere usate per esprimere una valutazione sulla qualificazione dell’impresa e non per attribuire punteggi utili per stabilire quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa in una gara di appalto. La norma cui fare riferimento è l’art. 83, comma 10, del D.lgs. 50/2016. Queste norme si applicano anche per le imprese che prestano l’attività in sub appalto.
Rating d’impresa e gestione della banca dati.
L’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), in collaborazione con l’Autorità Garante del mercato e della concorrenza, amministra un sistema per la raccolta delle notizie sulle imprese che intendono qualificarsi con la Pubblica amministrazione, infatti, questa banca dati è consultabile dagli enti pubblici nella fase di selezione per una gara di appalto o concessione. Per ciascun soggetto inserito nella banca dati, le informazioni sono analizzate allo scopo di poter formulare una valutazione detta “rating di impresa”. La norma cui fare riferimento è l’art. 83, comma 10, del D.lgs. 50/2016:
Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016
Codice di contratti pubblici
Art. 83
Criteri di selezione e soccorso istruttorio.
10. E’ istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta.
Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa.
L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell’ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia.
I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto.
Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione.
L’ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all’entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.
Obbligo della certificazione.
Il codice dei contratti pubblici (il D.lgs. 50/2016) non prevede l’obbligo della certificazione. Tuttavia, il rating d’impresa è un elemento premiale. Vale a dire, che la certificazione sarà rilasciata dall’ANAC a richiesta del diretto interessato il quale, a sua scelta, potrà allegare, come referenza, nei documenti previsti dal bando di gara. Inoltre, la certificazione sul rating d’impresa può essere uno strumento di marketing, perché può essere esibito, come referenza autorevole, in ambito di appalti privati.
Collaborazione fra Autorità.
Il codice dei contratti pubblici prevede che vi sia collaborazione fra Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. La norma cui fare riferimento è l’art. 213, comma 7, del codice dei contratti pubblici:
Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016
Codice di contratti pubblici
Art. 213
Autorità Nazionale Anticorruzione.
7. L’Autorità collabora con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di legalità” delle imprese di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10;
Sistemi di rating per gli appalti.
Il riferimento è ai sistemi di valutazione delle imprese che sono gestiti tramite banche dati mantenute dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e, con una gestione autonoma e altrettanto importante, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio
Prima pubblicazione: 24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 13 ottobre 2022
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