Affidamenti in economia

 

Un richiamo alle procedure del D.lgs. 163/2006

Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, erano una procedura che poteva essere utilizzata da una stazione appaltante nel rispetto dell’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (titolo II – contratti sotto soglia comunitaria). Il decreto legislativo 163/2006 è stato abrogato dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di conseguenza, anche il predetto articolo 125 non è più in vigore. Con le vecchie disposizioni, ora abrogate, le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, potevano essere eseguite mediante amministrazione diretta e con procedura di cottimo fiduciario.

 

Breve richiamo alle vecchie procedure.
Per le acquisizioni in economia le stazioni appaltanti operavano attraverso un responsabile del procedimento. I lavori in economia erano ammessi per importi non superiori a 200.000 euro e dovevano essere individuati da ciascuna stazione appaltante in merito a casi particolari come ad esempio:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

La precedente procedura dell’affidamento in economia era una modalità utilizzabile dalla stazione appaltante per poter gestire situazioni molto particolari ed oggettivamente documentabili come ad esempio, a seguito di una risoluzione contrattuale dove l’interesse pubblico era quello di portare a termine la prestazione nel termine previsto oppure, la necessità di completare le prestazioni in corso di esecuzione. Altro utilizzo era nelle prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, dove bisognava procedere con modalità ordinaria per la scelta del contraente. In particolare, questa procedura era utilizzata nei casi di urgenza, a seguito di eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di evitare situazioni di pericolo per persone, animali o cose come ad esempio, alluvioni e terremoti. Altro utilizzo era nel caso di emergenze sanitarie, l’igiene e salute pubblica oppure, per salvaguardare il patrimonio storico, artistico, culturale da eventi imprevedibili. Così come indicato dall’Autorità nazionale anticorruzione, l’affidamento in economia doveva essere utilizzata come una misura strettamente necessaria. Questa norma è stata abrogata e bisogna adeguarsi al vigente articolo 36 (contratti sotto soglia) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

 

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 13 ottobre  2022

 

 

 

 

 


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