Bisogna essere consapevoli che per la complessità delle procedure è consigliabile l’assistenza di uno studio legale, per l’atto costitutivo e contrattualistica, ed uno studio di commercialisti per i vari aspetti fiscali. Non è vietato procedere con il “fai da te” a condizione che nella futura associazione temporanea d’impresa esistano già delle persone altamente qualificate.
Definizione generica di raggruppamento temporaneo.
Le associazioni temporanee d’impresa sono definite dal D.lgs. 50/2016
D.lgs. 50/2016
Art. 3, comma 1, lettera u)
(Definizioni)
“1. Ai fini del presente codice si intende per:
u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;”
Gli aspetti burocratici di base.
I passaggi burocratici più importanti per costituire un’associazione temporanea d’impresa di tipo orizzontale sono quattro:
1) atto costitutivo.
Può essere costituita con un atto pubblico oppure una scrittura privata autenticata e non esiste l’obbligo di pubblicità nel registro delle imprese;
2) amministratore.
Non è prevista la figura dell’amministratore;
3) gli associati.
Tutti gli associati conservano la propria autonomia imprenditoriale ed ognuno dei partecipanti deve possedere i requisiti di ordine generale indicati nell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (codice appalti);
4) il mandato alla capogruppo.
I rapporti interni fra gli associati sono caratterizzati da un mandato speciale con rappresentanza che i partecipanti conferiscono ad un soggetto identificato come capogruppo. Oggetto del mandato è di gestire tutti gli adempimenti burocratici con l’ente pubblico.
Caratteristiche di una A.T.I. orizzontale.
L’associazione temporanea di impresa di tipo orizzontale è prevista per gli appalti che non sono scorporabili. Le A.T.I. orizzontali sono composte da più imprese che operano in attività omogenee.
Nel caso della A.T.I. orizzontale, lo scopo è quello di unire diversi soggetti per svolgere al meglio i lavori previsti dal capitolato di appalto e l’insieme di più imprese del settore consente di raggiungere i requisiti richiesti per poter concorrere alla gara di appalto. In questa fattispecie di A.T.I. la responsabilità è solidale ed illimitata nei confronti degli associati. Sotto molti punti di vista si può affermare che esiste una similitudine con le reti di impresa la cui funzione, è quella di unire soggetti con diverse specializzazioni nello stesso settore o per settori complementari ed in questo modo, è possibile affrontare al meglio il mercato.
Codice dei contratti pubblici – A.T.I. orizzontale.
A) art. 48 del D.lgs. 50/2016.
Per le A.T.I. in generale, la norma cui fare riferimento è l’art. 48 del D.lgs. 50/2016.
B) sul tema delle A.T.I. orizzontali.
In particolare, il concetto di “A.T.I. orizzontale” è desumibile nei commi 1 e 2, del citato art. 48, nei capoversi che ti ho evidenziato in colore rosso:
Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016
art. 48
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.
1). Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente;
per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera oo-ter, assumibili da uno dei mandanti;
per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2). Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie;
per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione;
le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
La capogruppo.
Nell’atto costitutivo della A.T.I. gli associati eleggono l’impresa capogruppo la quale, dovrà coordinare le attività previste dall’appalto e gestire tutti gli adempimenti burocratici con l’ente pubblico. Questo incarico è formalizzato con un mandato con rappresentanza, a titolo gratuito, da allegare nell’atto costitutivo come parte integrante.
Si tratta di un mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza da conferire al legale rappresentante della capogruppo al quale, saranno concessi i più ampi poteri per la presentazione dell’offerta di gara, per la stipula di tutti gli atti connessi al bando di gara, riscuotere i crediti e stare in giudizio.
Il mandato deve specificare nella clausola della validità una frase del tipo:
“Il presente mandato è valido ed operante dalla data dell’atto costitutivo fino alla data di estinzione di tutte le obbligazioni contrattuali con il committente, compreso i tempi necessari per i collaudi, le verifiche amministrative ed eventuali pendenze di carattere giudiziario.”
Alternative.
In alternativa ad un’associazione temporanea d’impresa si può costituire:
1) un consorzio (codice civile, art. 2602 e seguenti);
2) le imprese costituiscono una società di capitale (joint venture).
Altri argomenti che potrebbero interessare
– Associazioni e raggruppamenti di imprese
– Associazione temporanea d’impresa
– A.T.I. . Agenzia delle entrate R.M. 9/782/1983
– A.T.I. – aspetti fiscali
* * *
A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio
Prima pubblicazione: 24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2022
* sito ideato da Fabbri-Re – viale Espinasse, 80 – 20156 Milano *