A.T.I. – art. 48 codice contratti pubblici

 

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari

L’art. 48 del decreto legislativo 50/2016 disciplina le associazioni temporanee d’impresa. In questa pagina puoi leggere il testo integrale della norma.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici.

Art. 48
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.

1). Nel caso  di  lavori,  per  raggruppamento  temporaneo  di  tipo verticale si intende una riunione di operatori economici  nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente;
per  lavori  scorporabili  si  intendono  i  lavori  come  definiti all’articolo 3, comma 1, lettera  oo-ter,  assumibili  da  uno  dei mandanti;
per raggruppamento  di  tipo  orizzontale  si  intende  una riunione di operatori economici finalizzata  a  realizzare  i  lavori della stessa categoria.

2). Nel caso di forniture o  servizi,  per  raggruppamento  di  tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in  cui il mandatario  esegue  le  prestazioni  di  servizi  o  di  forniture indicati come principali  anche  in  termini  economici,  i  mandanti quelle  indicate  come  secondarie;
per  raggruppamento  orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il  medesimo  tipo  di prestazione;
le stazioni appaltanti indicano nel  bando  di  gara  la prestazione principale e quelle secondarie.

3). Nel caso di lavori, i raggruppamenti  temporanei  e  i  consorzi ordinari di operatori economici  sono  ammessi  se  gli  imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori  consorziati, abbiano i requisiti di cui all’articolo 84.

4). Nel caso di lavori, forniture o servizi nell’offerta  devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o  della  fornitura che  saranno  eseguite  dai  singoli   operatori economici riuniti o consorziati.

5).  L’offerta  degli  operatori   economici   raggruppati   o   dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei  confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
Per gli assuntori di lavori scorporabili e,  nel  caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni  secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione  delle  prestazioni  di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

6). Nel caso di lavori, per  i  raggruppamenti  temporanei  di  tipo verticale, i requisiti di  cui  all’articolo  84,  sempre  che  siano frazionabili, devono essere posseduti dal  mandatario  per  i  lavori della categoria prevalente e per il relativo importo;
per  i  lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti  per l’importo della categoria dei lavori che  intende  assumere e  nella misura indicata per il concorrente singolo.
I  lavori  riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle  categorie  scorporate  possono essere  assunti  anche  da  imprenditori  riuniti  in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

7). E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in  forma  individuale  qualora abbia partecipato alla gara medesima in  raggruppamento  o  consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in  sede  di  offerta,  per quali consorziati il consorzio concorre;
a  questi  ultimi  è  fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
in caso di  inosservanza  di  tale  divieto  si  applica l’articolo 353 del codice penale.

7-bis). E’ consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o  atti  sopravvenuti,  ai  soggetti  di  cui all’articolo 45, comma  2,  lettere  b)  e  c),  designare  ai  fini dell’esecuzione dei lavori  o  dei  servizi,  un’impresa  consorziata diversa da quella indicata in sede  di  gara,  a  condizione  che  la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in  tale  sede  la mancanza di  un  requisito  di partecipazione  in  capo  all’impresa consorziata.

8). E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei  soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere  d)  ed  e),  anche  se  non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta  da tutti gli operatori  economici  che  costituiranno  i  raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di  aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi  operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata  come  mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto  proprio  e  dei mandanti.

9). E’ vietata l’associazione in  partecipazione  sia  durante  la procedura di gara  sia  successivamente  all’aggiudicazione.  Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi  modificazione alla  composizione  dei  raggruppamenti  temporanei  e  dei  consorzi ordinari di concorrenti rispetto  a  quella  risultante  dall’impegno presentato in sede di offerta.

10).  L’inosservanza  dei  divieti  di  cui  al  comma  9   comporta l’annullamento  dell’aggiudicazione  o  la  nullità  del  contratto, nonché l’esclusione dei  concorrenti  riuniti  in  raggruppamento  o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti  o  successivi  alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11). In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero  di  dialogo competitivo, l’operatore economico  invitato  individualmente,  o  il candidato  ammesso  individualmente  nella   procedura   di   dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di  trattare  per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

12). Ai fini della costituzione del raggruppamento  temporaneo,  gli operatori economici devono conferire,  con  un  unico  atto,  mandato collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di  essi,   detto mandatario.

13). Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.  La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la  sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti  della  stazione appaltante. In caso  di  inadempimento  dell’impresa  mandataria,  è ammessa,  con  il  consenso  delle  parti,  la  revoca  del   mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al  fine  di  consentire  alla stazione appaltante il pagamento diretto nei  confronti  delle  altre imprese del raggruppamento.

14).  Le  disposizioni  di  cui   al   presente   articolo   trovano applicazione,  in  quanto  compatibili,  alla   partecipazione   alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le  imprese  aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma  2,  lettera  f);
queste ultime,  nel  caso  in  cui  abbiano  tutti  i  requisiti  del consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lettera  c),  sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

15).  Al  mandatario  spetta  la  rappresentanza  esclusiva,   anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le  operazioni  e  gli  atti  di  qualsiasi  natura  dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente,  fino  alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,  tuttavia,  può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

16). Il rapporto di mandato non determina di per sé  organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti,  ognuno  dei  quali conserva  la  propria  autonomia  ai  fini  della   gestione,   degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

17). Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5,  in  caso  di fallimento,  liquidazione  coatta   amministrativa,   amministrazione controllata,  amministrazione  straordinaria,  concordato  preventivo ovvero procedura di insolvenza  concorsuale  o  di  liquidazione  del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale,  in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80,  ovvero  nei  casi  previsti  dalla  normativa antimafia, la stazione appaltante  può  proseguire  il  rapporto  di appalto con altro operatore economico che sia  costituito  mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia  i  requisiti  di qualificazione adeguati ai lavori o servizi  o  forniture  ancora  da eseguire;
non sussistendo  tali  condizioni  la  stazione  appaltante deve recedere dal contratto.

18). Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5,  in  caso  di fallimento,  liquidazione  coatta   amministrativa,   amministrazione controllata,  amministrazione  straordinaria,  concordato  preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione  di  uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di  imprenditore  individuale, in caso di  morte,  interdizione,  inabilitazione  o  fallimento  del medesimo ovvero in caso di perdita, in  corso  di  esecuzione,  dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei  casi  previsti  dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi  altro  operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o  a  mezzo  degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di  qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

19). E’ ammesso il recesso di una o  più  imprese  raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca  ad  un  unico  soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le  imprese  rimanenti  abbiano  i  requisiti  di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In  ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

19-bis). Le previsioni di  cui  ai  commi  17,  18  e  19  trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti  di  cui  all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

19-ter). Le  previsioni  di  cui  ai  commi  17,  18  e  19  trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

 

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

 

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  10 ottobre  2022

 

 

 

 

 


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