A cosa serve il rating di legalità

 

In Italia, il rating di legalità esiste dal 2012 e la norma cui fare riferimento è il decreto legge n. 1 del 24/1/2012, convertito dalla legge n. 27 del 24/3/2012.
Il rating è un giudizio sulla solvibilità e solidità nei confronti di un’impresa. Nel caso del rating di legalità, il giudizio ha come punto di riferimento la moralità e affidabilità nei confronti di imprese che operano in Italia, con un fatturato minimo di due milioni di euro. Il rating di legalità trova applicazione, in modo particolare, nei confronti di imprese che inoltrano una domanda per ottenere un finanziamento con fondo pubblico.

 

A cosa servono le agenzie di rating.
Il rating più noto è sull’affidabilità nei confronti degli Stati nell’assolvere gli obblighi contrattuali. Per esempio, il rimborso puntuale delle obbligazioni. Nel caso di un’impresa, il rating commerciale può assumere la forma di una relazione informativa che prende in considerazione la capacità di pagare i debiti. In quest’ultimo caso, ci sono diversi fattori che influiscono sul rating come per esempio, esistenza di protesti, proprietà immobiliari, brevetti, dati di bilancio, non ultimo la reputazione commerciale nel settore di appartenenza.

 

Il fattore rischio.
Nella generalità dei casi, le agenzie di rating aggiornano le valutazioni sulle principali società quotate in borsa. Queste notizie sono utili per calcolare il rischio sui titoli obbligazionari o l’acquisto di azioni. Più è basso il rating e più alto è il rischio. Di conseguenza, il tasso d’interesse delle obbligazioni emesse è maggiore perché incorpora il fattore rischio. In altre parole, il rating sulle imprese può aiutare gli investitori nel valutare la convenienza di intrattenere rapporti contrattuali con i soggetti a rischio insolvenza. Lo sanno bene i credit manager che devono intervenire per il ricupero del credito insoluto.

 

Ruolo delle agenzie di informazione commerciale.
Le agenzie d’informazioni commerciali svolgono una funzione simile alle agenzie di rating, nel momento in cui reperiscono notizie utili per redigere un rapporto sulla solvibilità di un soggetto. Oltre al rating di credito che valuta i rischi di possibili perdite a carico dell’investitore, esistono agenzie specializzate nel rating sul debito delle nazioni. Queste ultime valutazioni servono per definire i rischi nell’acquisto di obbligazioni di altri Stati, per esempio: il rischio sui titoli di Stato emessi dall’Argentina. In conclusione, le agenzie di rating servono per aiutare gli investitori a monitorare il fattore rischio di un proprio investimento.

 

Normativa sul rating di legalità.
Il rating di legalità è gestito in modo autonomo dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Le norme base cui fare riferimento per il rating di legalità sono contenute nel decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, art. 5-ter:

Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Art. 5-ter
Rating di legalità delle imprese.

1. Al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e’ attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno, alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell’attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

 

 

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:   10 ottobre  2022

 

 

 

 

 


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