Soglie di rilevanza comunitaria

 

Cosa sono le soglie di rilevanza comunitaria

Per stipulare un contratto con la pubblica amministrazione bisogna seguire un iter burocratico la cui fonte principale è il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016. In questo decreto legislativo sono specificate le procedure e dal loro confronto, si può affermare che la procedura di affidamento non è un monolite uguale per ogni situazione. Le procedure si adattano all’importanza del contratto in termini di valore e il punto di riferimento sono le soglie di rilevanza comunitaria. In sostanza, le soglie di rilevanza comunitaria sono classi di valore suddivisi per lavori, servizi e forniture che in funzione del loro importo, possono avere un valido interesse a livello comunitario. Nel caso in cui il valore del contratto rientra nella classe di “rilevanza comunitaria”, l’ente appaltante deve seguire una procedura conforme alle direttive europee sugli appalti pubblici in tema di pubblicità e concorrenza. La norma cui fare riferimento è l’art. 35 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti pubblici) che potrai leggere in fondo alla pagina, con la tabella valori delle soglie di rilevanza comunitaria suddivisi per lavori, servizi e forniture.

 

A cosa serve la soglia di rilevanza comunitaria.
Le soglie di rilevanza comunitaria servono per stabilire l’obbligo di rendere pubblica una gara di appalto in tutte le nazioni dell’Unione Europea ed allargare la platea dei partecipanti a tutti gli operatori interessati, in possesso dei requisiti richiesti. Per l’operatore economico si tratta di dover consegnare un’offerta in concorrenza con dei soggetti provenienti da altre nazioni europee ma nel complesso, non esiste un maggior carico di adempimenti burocratici. Al contrario, nelle gare per appalto di notevole importo, sopra il valore della soglia comunitaria, è la pubblica amministrazione che deve adeguarsi a un maggior carico burocratico. La procedura deve essere aperta così come prevede l’art. 60 del D.lgs. 50/2016, il disciplinare deve prevedere clausole con un linguaggio trasparente e comprensibile a tutti gli operatori economici dell’Unione Europea, il bando di gara deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, bisogna utilizzare i modelli predisposti dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), la commissione esaminatrice dovrà visionare una notevole mole di documenti allegati alle varie offerte ricevute. A parte questi dettagli, le procedure sopra la soglia comunitaria consentono di allargare il numero dei concorrenti, il che consente di valutare un maggior numero di soluzioni migliorative provenienti da diverse esperienze extra nazionali.

 

Confronto con gli appalti sotto soglia.
Come vedremo più avanti, le “soglie di rilevanza comunitaria” si esprimono con delle classi di valori che sono distinte in appalti per lavori, servizi e forniture; se il valore della gara di appalto è inferiore alle soglie di rilevanza, siamo in presenza di una gara “sotto soglia comunitaria”. Nelle gare di appalto che sulla base del valore sono classificabili “sotto soglia comunitaria”, si possono usare diverse procedure che in alcuni casi non prevedono particolari forme di prevenzione contro le attività criminose. Nei contratti sotto soglia la norma cui fare riferimento è l’art. 36 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016; in questo articolo, il 36, sono previste procedure negoziate senza pubblicazione del bando con invito di un numero di concorrenti minimo giusto per garantire la concorrenza, poi esiste la procedura ristretta semplificata che pure questa, non prevede la pubblicazione del bando, l’acquisizione in economia o il cottimo fiduciario. Nella fase di procedura per i contratti sotto soglia, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che permette di eseguire acquisti telematici basati su un sistema gestito per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
Tutte queste procedure sono vietate nei contratti di appalto che rientrano nelle soglie di rilevanza comunitaria per le quali, sono previste procedure ordinarie.
In conclusione, fissate le soglie comunitarie, al superamento dei valori di rilevanza trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici che prevedono l’uso di formulari tipo per i bandi e gli avvisi di gara.

 

Soglie di rilevanza comunitaria e Commissione Europea.
I valori delle soglie di rilevanza comunitaria, compresi i formulari tipo da utilizzare nelle gare di appalto, sono di competenza della Commissione europea la quale, periodicamente pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea i vari provvedimenti. Le norme in merito al Regolamento che modifica le soglie di rilevanza, trovano una diretta applicazione dalla data di pubblicazione, saranno direttamente applicabili in tutti gli ordinamenti nazionali e non avranno bisogno di norme di recepimento.
Le attuali soglie di rilevanza comunitaria sono riportate nell’art. 35 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 e costantemente aggiornate.

 

Linee guida attuative del Codice dei contratti pubblici.
Sul proprio sito internet, l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) mette a disposizione un documento di consultazione in merito alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, linee guida n. 4. Bisogna tener presente che il codice dei contratti pubblici, approvato dal decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, è stato modificato dal decreto legislativo 56 del 19 aprile 2017; le modifiche più significative riguardano alcune norme in merito agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Di conseguenza, l’Autorità Nazionale AntiCorruzione ha già adottato l’iter amministrativo per aggiornare le linee guida n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Le linee guida n. 4 in questione di attuazione del Codice dei contratti pubblici, erano state deliberate con il provvedimento ANAC 1097 del 26/10/2016 (G.U. 274 del 23/11/2016).

 

Articolo 35 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.
Qui di seguito ti riporto il testo del citato art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici)

Art. 35
Soglie di rilevanza comunitaria e
metodi di calcolo del valore stimato degli appalti.

1). Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

2). Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

3). Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4). Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.

5). Se un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unita’ operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell’appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall’unita’ operativa distinta.

6). La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

7). Il valore stimato dell’appalto è quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.

8). Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni del presente codice.

9). Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati ((…)) per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;((12)) b) quando il valore cumulato dei lotti e’ pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.

10). Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell’applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.

11). In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell’IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.

12). Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, e’ posto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

13). Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

14). Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l’intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

15). Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

16). Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

17). Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

18). Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio ((della prestazione)). L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma ((della prestazione)). La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso ((della prestazione)), in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione ((della prestazione)) non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

____________________

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici).

Art. 35
Soglie di rilevanza comunitaria
e
metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;

c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.

5. Se un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unita’ operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell’appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall’unita’ operativa distinta.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

7. Il valore stimato dell’appalto è quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.

8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni del presente codice.

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, e’ computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.

10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell’applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell’IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.

12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:
a) per i servizi assicurativi:
il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari:
gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;

c) per gli appalti riguardanti la progettazione:
gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;

d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l’intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e’ il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

17. Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2022

 

 

 

 

 


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