SOA trasferimento d’azienda perizia giurata

 

Quando serve una perizia giurata

L’attestazione S.O.A. non è un bene mobile trasferibile in modo autonomo, oggetto di un contratto specifico. Le attestazioni S.O.A. sono subordinate ad una valutazione dei requisiti oggettivi di un operatore economico nel suo complesso ma a determinare il rilascio di queste attestazioni intervengono anche valutazioni soggettive con il certificato anti mafia sui soci, l’amministratore e direttori dell’impresa.
Con la cessione dell’impresa o ramo di impresa è possibile trasferire anche l’attestazione S.O.A. ma bisogna procedere con una perizia giurata e chiedere una nuova attestazione. In merito alla perizia giurata prevista per il trasferimento d’azienda con annessa l’attestazione SOA, ad oggi si può fare riferimento alle vecchie disposizioni del D.P.R. 207/2010 (articolo 76).

 

I chiarimenti di ANAC.
Sulla questione è intervenuta l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con una serie di chiarimenti e non si può escludere eventuali modifiche in funzione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Qui di seguito Vi riportiamo la prima parte del comunicato ANAC del marzo 2016

ANAC

Comunicato del Presidente del 9 marzo 2016
Ulteriori precisazioni in merito al

“manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”
Quesito.
È stato chiesto di chiarire se la perizia giurata prevista dall’art. 76, comma 10, d.p.r. 207/2010 per le cessioni di ramo d’azienda, debba essere richiesta anche in caso di fusioni, scissioni e operazioni assimilabili.
Risposta.
“Coerentemente con quanto è gia desumibile dal testo del Manuale, ai fini del rilascio dell’attestazione, le SOA dovranno verificare l’effettivo trasferimento del complesso aziendale comportante il passaggio dei requisiti speciali e, pertanto, anche per le operazioni di fusione/scissione, che comportano effetti traslativi dell’azienda, così come previsto per il conferimento di azienda, l’esercizio della facoltà riconosciuta al comma 9, dell’articolo in commento, deve essere garantito attraverso la predisposizione della perizia giurata, prevista al successivo comma 10, quale documento probante l’effettivo passaggio — unitamente al complesso aziendale – dei requisiti di cui il nuovo soggetto intende avvalersi. Infatti, non sarebbe ragionevole limitare la richiesta della perizia di stima alle sole ipotesi di cessione di azienda o di ramo, laddove sussistono le medesime esigenze accertative connesse alla verifica del reale trasferimento dei requisiti speciali utili ai finì della qualificazione per tutte le altre fattispecie riconducibili nell’ambito di applicazione del comma 9 dell’art. 76 del Regolamento. La questione è stata posta all’attenzione dell’Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici, durante la fase di approvazione del Nuovo Manuale. Con richiesta di parere inoltrata a tale Ufficio, in particolare, era stato evidenziato che gli atti peritali e di stima previsti dal Codice Civile, nei casi di trasferimento d’azienda diversi dalla cessione, potevano non risultare idonei a consentire alle SQA di svolgere in maniera esauriente l’accertamento inerente i requisiti di qualificazione oggetto di trasferimento. Nel corrispondere alla richiesta, l’Ufficio interpellato ha rappresentato, preliminarmente, che «la formulazione letterale della norma (art. 76, comma 10, del d.p.r. 207/2010) effettivamente solleva dubbi interpretativi poiché l’obbligo della perizia giurata è riferito alla sola cessione del complesso aziendale o del suo ramo, senza che siano espressamente menzionate tutte le altre vicende societarie indicate al comma 9 (del medesimo art. 76, del d.p.r. 207/2010), implicanti un trasferimento di azienda». Tuttavia aderendo a quanto già evidenziato dagli uffici della qualificazione, l’Ufficio Affari Giuridici ha affermato che «le SOA debbano acquisire la perizia giurata per tutte le operazioni rispetto alle quali possa configurarsi una vicenda riconducile ad un trasferimento di azienda, secondo un’interpretazione analogica dell’art. 76, comma 10, del d.p.r. 207/2010 che risulterebbe anche in linea con le indicazioni contenute nel Manuale, in quanto gli altri documenti previsti dal codice civile non risultano idonei a svolgere la funzione richiesta dalla normativa regolamentare ai fini del rilascio della nuova attestazione di qualificazione nè a rispondere di quei contenuti che il Manuale prevede debba avere la perizia giurata». Sulla questione prospettata è il caso di evidenziare che le SOA e le imprese che intendono attestarsi con l’utilizzo di requisiti provenienti da trasferimenti d’azienda diversi da quello della cessione, lamentano la difficoltà e spesso l’impossibilità di ottenere dai Tribunali la nomina del perito, così come previsto dal menzionato comma 10 dell’art. 76, motivata dalla assenza di specifica indicazione da parte della norma regolamentare con riguardo ad operazioni che non siano cessione di azienda o di ramo.”

 

Uso del manuale ANAC.
Il manuale di cui sopra è stato scritto dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), è entrato in vigore del mese di ottobre 2014 e probabilmente verrà aggiornato in funzione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti) e se desideri avere il testo integrale del comunicato di cui sopra (in formato PDF), clicca sul link

www.anticorruzione.it

Entrato nel sito imposta la ricerca:
ANAC – Comunicato del Presidente del 9 marzo 2016

 

Il riepilogo sul tema delle cessioni di azienda.
Il criterio del manuale è stato quello di riepilogare le varie deliberazioni e comunicati che l’autorità ha diffuso dall’anno 2000 in avanti, con ulteriori integrazioni ed aggiornamenti. Leggendolo, si può affermare che si tratta di un manuale dotato di principi molto rigorosi sul tema delle cessioni di azienda o dei rami di azienda finalizzati al trasferimento da un soggetto ad un altro delle attestazioni SOA.
Già prima del 2014 si era constatato che attraverso operazioni fittizie si potevano trasferire le attestazioni SOA a gruppi malavitosi e per questo motivo, l’autorità è intervenuta con nuove norme che impediscono le cessioni fittizie. Con l’entrata in vigore del manuale, la cessione di azienda non è una banale formalità priva di verifiche in merito all’effettivo assetto produttivo ed organizzativo e più esattamente, le società di attestazione devono usare criteri oggettivi, senza un margine di discrezionalità, sul nuovo soggetto che ha acquistato l’azienda.
Bisogna precisare che è possibile effettuare cessioni di azienda o rami di azienda ma non è possibile cedere l’attestato SOA; nel merito, l’ANAC ha precisato che la fusione oppure la cessione di azienda o di un ramo di azienda non determina in modo automatico il trasferimento al nuovo soggetto dell’attestato SOA ed in ogni caso, l’impresa cessionaria (è colui che acquista) dovrà chiedere ad una società di attestazione SOA il rilascio di una nuova attestazione. In sostanza, ci si potrà avvalere delle esistenti maestranze e delle strutture aziendali che insieme alle proprie formeranno il nuovo soggetto economico che dovrà essere valutato ex novo da una società di attestazione SOA.

 

Perizia giurata.
Nel caso di cessione di azienda o ramo di azienda in possesso di attestazione SOA è obbligatorio chiedere una perizia giurata in merito all’effettiva trasmissione di beni e maestranze da un soggetto all’altro, se la volontà è quella di subentrare nei rapporti con la pubblica amministrazione. Questa perizia (giurata) dovrà essere consegnata alla società SOA incaricata nel valutare i requisiti del cessionario. In particolare, il perito dovrà constatare se esistono situazioni pregiudizievoli come ad esempio, la revoca dell’attestazione SOA. Nel merito, la revoca dell’attestazione SOA è un provvedimento grave e conseguente a false dichiarazioni o documenti falsi consegnati alla società di attestazione SOA che fanno decadere il requisito di affidabilità morale ed anche professionale della società cedente. In questi casi, il cessionario (colui che acquista) potrà qualificarsi con i soli propri requisiti esistenti, senza utilizzo dei requisiti dall’impresa colpita dal provvedimento di revoca ed annullamento dell’attestazione SOA. Dunque, il perito dovrà contattare la società di certificazione che ha rilasciato l’attestazione per le verifiche del caso o consultare il casellario presso l’ANAC.
E’ possibile acquistare il ramo di azienda di un’impresa fallita ma in questo caso, la perizia sarà ordinata dal curatore ed il perito dovrà accertare due elementi in modo particolare:
– che il fallimento non abbia comportato la cessazione dell’attività;
– che i beni siano rimasti integri ed utilizzabili.

 

Subentro del cessionario.
Secondo le indicazioni fornite dall’Autorità, nel caso di cessione del ramo di azienda non è automatico il subentro della cessionaria (acquirente) alla cedente (venditore) nei lavori già in corso. Questo significa che il nuovo soggetto (cessionario) non potrà subentrare come titolare del contratto di appalto già assegnato. In questi casi, secondo l’interpretazione data dalla stessa ANAC, il subentro è ammesso a condizione che gli atti di cessione siano stati comunicati alla stazione appaltante, con tutti i documenti che provano il possesso dei necessari requisiti di qualificazione compreso l’attestazione SOA.
Se il cedente non aveva i requisiti prima del contratto di cessione di azienda o ramo di azienda, potrà subentrare solo se riesce ad ottenere una nuova attestazione SOA nei tempi utili per l’esecuzione dell’appalto ed in questo caso, la stazione appaltante dovrà verificare l’idoneità, soggettiva ed oggettiva, ma in ogni caso è salva la facoltà di opposizione nei confronti del subentrante se a parere della medesima stazione appaltante i requisiti prescritti risultino essere insufficienti o non corrispondenti alle norme antimafia.

 

L’impresa cedente.
Il soggetto che cede un ramo di azienda può attestarsi nuovamente ma solo sulla base dei requisiti che risultano essere dopo la cessione, così come verrà accertato dalla società di certificazione SOA. Nel caso di cessione dell’azienda nel suo complesso, se le clausole contrattuali lo consentono è possibile organizzare una nuova impresa e chiedere una nuova attestazione SOA, sulla base degli effettivi requisiti rilevati e valutati dalla società di attestazione.

 

Casi particolari.
Allo scopo di aggirare le norme, si è fatto ricorso al:
– “comodato di azienda”;
– “esternalizzazione di servizi”;
– “compravendita di singoli beni”;

con l’intento di attestarsi tramite i requisiti del soggetto cedente ma con il risultato di non ottenere alcunché. In questi casi elencati non è stato possibile usufruire dell’attestazione SOA già esistente.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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