Procedura competitiva con negoziazione

 

Alcuni aspetti della burocrazia

Nelle gare di appalto bisogna affrontare la burocrazia che è un problema anche per i funzionari della pubblica amministrazione i quali, di volta in volta, devono valutare la procedura che meglio si adatta al caso da risolvere. Le norme di riferimento sono contenute nel codice dei contratti pubblici, il D.lgs. 50/2016.
Analizzando gli articoli 3, 59, 106 e 110 del codice, possiamo affermare che esistono più di 40 procedure e fra le tante, una fra le più complesse è la “procedura competitiva con negoziazione”, la cui norma di riferimento è l’art. 62 del citato D.lgs. 50/2016.

Le procedure previste dal codice dei contratti pubblici.
Sei un imprenditore e vuoi partecipare a qualche gara di appalto? In linea generale, le gare con procedura aperta sono le più utilizzate ma a onore del vero la situazione è più complessa, per il motivo che il codice dei contratti pubblici prevede più di 40 procedure, differenti fra loro per regole e applicabilità anche in funzione dei settori di riferimento. In ogni caso, per semplice conoscenza, qui sotto ho elencato le varie procedure di affidamento in ordine alfabetico che si possono trovare nei bandi di gara indetti dalla Pubblica Amministrazione:

A
accordo quadro.

Affidamento:
-dei servizi sociali;
-dei servizi di ristorazione e mensa;
-dei servizi sostitutivi dei buoni pasto;
-dei beni culturali;
-di lavori di somma urgenza;
-diretto per i lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 euro;
-diretto per incarichi di progettazione inferiori a 40.000 euro;
-diretto all’originario esecutore previsti dall’art. 106;
-nei settori di difesa e sicurezza;
-nei settori speciali;
-nel settore ricerca e sviluppo;
-per emergenze di protezione civile;
-per le opere di urbanizzazione a scomputo.

appalto concorso.
appalto integrato.
aste elettroniche.

C
concorsi di progettazione.
contraente generale.
contratti misti.

D
dialogo competitivo:
-con bando;
-senza bando.

I
incarichi di progettazione.

L
locazione finanziaria.

M
mercato elettronico della pubblica amministrazione.

P
partenariati pubblici privati contrattuali.
partenariato per l’innovazione.
piattaforme telematiche di negoziazione.
procedura aperta.

procedura competitiva con negoziazione:
-con bando;
-senza bando.

procedura negoziata per incarichi di progettazione:
-con un valore tra 40.000 e 100.000 euro;
-con un valore sopra 100.000 e inferiori alla soglia comunitaria.

procedura negoziata per lavori:
-di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro;
-di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 di euro.

procedura negoziata sotto soglia comunitaria:
-per servizi;
-per forniture.

procedura negoziata senza bando.
procedura ristretta.
project financing.
proroga del contratto previsto dall’art. 106.

S
scorrimento di graduatoria previsto dall’art. 110.
sistemi dinamici di acquisizione.

 

Il problema della burocrazia.
Con tutte le procedure di affidamento di cui sopra, si può affermare che gli enti appaltanti hanno gli strumenti per gestire la cosa pubblica con una notevole discrezionalità. La controindicazione è la difficile gestione di una macchina burocratica così complessa, infatti, il problema è dover scegliere la procedura di gara più adeguata senza commettere errori, anche per il motivo che in alcuni casi bisogna motivare la scelta della procedura. Tutto questo richiede conoscenza delle norme, sia per i funzionari degli enti appaltanti che devono avere adeguata competenza, sia per gli operatori economici che, in qualità di concorrenti, devono gestire l’iter burocratico della gara di appalto. In questa pagina ci occuperemo della “Procedura competitiva con negoziazione”.

 

Procedura competitiva con negoziazione con e senza bando.
Gli articoli 3 e 59 del D.lgs. 50/2016 sono correlati e forniscono una visione delle procedure di gara. In particolare, l’art. 59 del codice specifica le modalità ammissibili per la procedura competitiva con negoziazione, circostanze che dovranno essere motivate dall’ente appaltante. La regola normalmente usata prevede la pubblicazione di un bando di gara, tuttavia, la procedura di affidamento può essere avviata senza bando entro determinate condizioni, dettate dal codice dei contratti pubblici, ad esempio, nel caso in cui vi sia già stata una gara caratterizzata dalla presentazione di offerte irregolari o inammissibili. Esistono altri casi che consentono di non pubblicare il bando e la norma cui fare riferimento è l’art. 63 del codice. In linee generali, l’art. 63 del D.lgs. 50/2016 consente agli enti appaltanti di non pubblicare il bando di gara in tutti i casi di massima urgenza, per eventi non prevedibili, che non consentono di attendere i normali tempi previsti per le procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione, come ad esempio:
-se la fornitura di un bene o servizio, con caratteristiche molto particolari, può essere fornito da un determinato soggetto economico;
-se per la particolare esecuzione di un lavoro dove sono richieste competenze altamente qualificate, può essere eseguito da un solo operatore economico;
-per motivate ragioni di urgenza per effetto di calamità naturali o di emergenza
per il verificarsi di eventi imprevedibili;
-messa in sicurezza di siti contaminati che per motivi di tutela della pubblica salute richiedono interventi urgenti di bonifica.

Di fatto, il codice dei contratti pubblici consente agli enti appaltanti l’uso di strumenti amministrativi agili, per affrontare tutti i casi di urgenza. Unica condizione è che i lavori, forniture o servizi, siano conformi agli standard richiesti dal tipo d’intervento, nella qualità e costi.

 

Partecipazione a una gara competitiva con negoziazione.
L’art. 62, comma 1, del codice, prevede che:
-Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

Nel comma 6 dell’art. 62 si specificano alcuni dettagli fondamentali:
-Solo gli operatori economici invitati dall’amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un’offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell’articolo 91.

L’allegato XIV indica le norme in merito alle “Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali.” e questa parte riguarda la Pubblica Amministrazione che deve provvedere alla pubblicazione del bando.
Il richiamato articolo 91 del codice, stabilisce i criteri in merito alla “Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare.” e questa, è una norma che l’operatore economico dovrebbe conoscere, per organizzare l’attività d’informazione aziendale e processi produttivi certificati basata anche sulla linea della certificazione di qualità e numero di altre commesse analoghe a buon fine. In pratica, le aziende interessate alle gare di appalto con la Pubblica Amministrazione dovranno prestare attenzione su alcuni particolari specificati dal codice, ad esempio:
-nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l’oggetto dell’appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare (art. 62, comma 2);
-le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito dell’appalto e decidere se partecipare alla procedura (art. 62, comma 3).

Da una prima lettura dell’art. 62, si può affermare che l’imprenditore deve organizzare un proprio servizio finalizzato alla raccolta di informazioni e selezione di una categoria gare, per il motivo che la manifestazione d’interesse presuppone il possesso dei requisiti richiesti e come prassi, in fase di valutazione dei concorrenti non sono ammesse deroghe. In particolare, l’iter prevede che: l’imprenditore manifesta il proprio interesse nel presentare un’offerta, quindi, fornisce all’ente appaltante tutte le informazioni richieste;
dopo una prima valutazione delle candidature, l’ente appaltante si riserva di invitare solo alcuni soggetti economici a presentare un’offerta; gli imprenditori invitati consegnano l’offerta e questa, di fatto, è la base della programmata negoziazione; nella fase di negoziazione vera e propria, non sono in discussione i requisiti richiesti, in particolare i requisiti in merito alla qualità.
Bisogna fare attenzione anche ai tempi previsti dai commi 4 e 5 dell’articolo 62 del codice.

 

Contenziosi amministrativi.
La discrezionalità concessa dalla legge agli enti appaltanti per questo tipo di procedura, è all’origine di contenziosi sul mancato invito oppure, l’esclusione nella parte di “prequalificazione”. Bisogna anche aprire una breve parentesi in merito alle lacune di alcuni imprenditori che giudicano tempo perso l’attività di marketing e superflua la certificazione di qualità; non basta lavorare bene senza contestazioni, bisogna farlo sapere con adeguati strumenti di comunicazione e promuovere la propria immagine aziendale ad ogni livello.
Nella procedura competitiva con negoziazione, così come il dialogo competitivo o il partenariato per l’innovazione, sono previste alcune fasi finalizzate alla selezione dei concorrenti che attraverso la “negoziazione”, i candidati meno competitivi e qualificati sono esclusi. I contenziosi sorgono quando gli invitati alla competizione, essendo stati esclusi, ritengono che la stazione appaltante non abbia agito in modo equo.

 

Articolo 62 del decreto legislativo 50/2016.
Il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 è stato modificato con delle disposizioni integrative e correttive dal decreto legislativo 56 del 19 aprile 2017. Qui di seguito, troverete il testo aggiornato dell’art. 62 in oggetto:

Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
(codice dei contratti pubblici)

Art. 62
Procedura competitiva con negoziazione.

1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l’oggetto dell’appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito dell’appalto e decidere se partecipare alla procedura.

4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse. I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall’articolo 61, commi 4, 5 e 6.

5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito. I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall’articolo 61, commi 4, 5 e 6.

6. Solo gli operatori economici invitati dall’amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un’offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell’articolo 91.

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse.

9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto disposto dall’articolo 53, non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l’amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facoltà.

12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e all’articolo 94, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l’appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 18 novembre 2022

 

 

 


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