Polizza CAR

 

C.A.R., acronimo di Contractor’s All Risk

Le polizze assicurative sono uno strumento utile per tutelare l’imprenditore dal rischio danni nelle varie fasi produttive della sua attività. Fra le varie soluzioni esistono le polizze C.A.R., acronimo di “Contractor’s All Risk”, utilizzata in particolare dai costruttori edili. La polizza CAR è un contratto assicurativo che copre tutti gli eventuali danni che può subire l’opera in fase di costruzione, compreso la responsabilità civile verso i terzi durante l’esecuzione dei lavori, in un periodo che inizia dall’apertura del cantiere e termina alla data di certificazione dell’ultimazione dei lavori.

 

Vecchie normative abrogate.
Prima del 2016 le polizze assicurative CAR erano obbligatorie e dovevano essere stipulate dall’esecutore dei lavori per effetto dell’art. 129, comma 1, del D.lgs. 163/2006 (abrogato) che ti riporto solo a titolo informativo:

decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006
art. 129
articolo abrogato dal D.lgs. 50 del 18/4/2016.

“1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 75 e dall’articolo 113, l’esecutore dei lavori é altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l’esecutore é inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

3. Con il regolamento é istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per gli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, é obbligatorio per tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro.”

 

Utilità della polizza CAR nei contratti di appalto.
Con l’abrogazione del citato art. 129 del D.lgs. 163/2006, la polizza CAR è un’assicurazione non obbligatoria, tuttavia, è molto utile se intendi assicurare i lavori di costruzione dell’opera commissionata per tutto il periodo in cui il cantiere rimane attivo, con la possibilità di prolungare la copertura alle successive manutenzioni. La polizza CAR ha dei costi variabili ed a volte elevati per il motivo che è in grado di coprire ogni rischio, in funzione dei limiti massimali stabiliti durante la stipulazione della polizza come ad esempio, i danni per infortuni, incidenti, furti, incendi, danni vandalici o danni provocati da fenomeni atmosferici, errori di costruzione o progettazione. Si tratta di una polizza molto flessibile che attraverso un contratto unico può essere modificata aggiungendo diverse garanzie accessorie o rimuovendo determinati vincoli in funzione delle necessità come ad esempio, le spese di sgombero e di demolizione nella circostanza in cui si verifichi un sinistro ai macchinari.

 

Tipologie della polizza CAR.
Ti premetto che ogni compagnia di assicurazione offre delle varianti in merito al contratto della polizza CAR ma in linea di massima, si possono distinguere tre tipologie: per appalti pubblici, appalti privati e rischi tecnologici.

Trattandosi di una polizza a copertura globale, è possibile decidere quali eventi assicurare dai danni che potrebbero insorgere nel corso della costruzione e le differenze sono in funzione del massimale per i danni dovuti a incendio, furto, terremoto, frane, inondazioni, alluvioni, trombe e uragani, cedimenti del terreno, errori di esecuzione, danni involontariamente provocati a terzi (per morte, lesioni personali e danni a cose) durante le fasi di costruzione delle opere. Come si può capire, questa polizza è molto flessibile al fine di garantire in un unico contratto i rischi connessi alle attività di cantiere che devono essere garantiti in caso di sinistro, evitando possibili situazioni finanziarie negative in grado di pregiudicare l’ultimazione dei lavori.

 

Le polizze assicurative decennali.
Come abbiamo già visto, la norma dell’art. 129, comma 1, del D.lgs. 163/2006 che prevedeva la stipula obbligatoria di una polizza assicurativa CAR è stata abrogata dal D.lgs 50/2016. Tuttavia, l’obbligo delle polizze decennali postume previste dal comma 2 del citato art. 129 del D.lgs. 163/2006 sono state recepite, con modifiche e integrazioni, dall’art. 103, comma 7, comma 8, del D.lgs. 50/2016:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici)

TITOLO V
ESECUZIONE

Art. 103
(Garanzie definitive)

7. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni  appaltanti  a  causa  del  danneggiamento o della distruzione  totale  o  parziale  di   impianti   ed   opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.  Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora  non sussistano motivate particolari  circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è  pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed  un massimo di 5.000.000  di  euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o  comunque decorsi dodici mesi dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal   relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da   parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data  di emissione del certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla  data  di ultimazione dei  lavori  risultante  dal  relativo  certificato,  una polizza indennitaria decennale  a  copertura  dei  rischi  di  rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi  derivanti  da  gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto in  favore  del committente non appena questi lo richieda, anche  in   pendenza dell’accertamento  della  responsabilità e  senza   che   occorrano consensi  ed  autorizzazioni  di  qualunque  specie.  Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40  per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma  una  polizza  di assicurazione della responsabilità civile per  danni  cagionati  a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato  di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di  500.000  euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.”

 

Soglie di rilevanza comunitaria.
Nel predetto art. 103, comma 8, del D.lgs. 50/2016, è richiamato l’art. 35 il quale, disciplina le “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”. Tenendo presente che le soglie di rilevanza sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea.

 


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A cura della redazione.
Responsabile sito web:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  17 novembre 2022

 

 

 

 

 


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