Operatore economico

 

Articolo 45 del decreto legislativo 50/2016

Operatore economico può essere una persona fisica con partita I.V.A. iscritta in un albo professionale oppure, una ditta individuale iscritta alla camera di commercio o una società di persone, una società di capitale ma pure un ente pubblico e senza escludere le relative associazioni temporanee d’impresa. Una vastità di soggetti che nel loro insieme garantiscono un libero mercato per la realizzazione di lavori, forniture o prestazione di servizi in genere, aperto ai più meritevoli. La norma cui fare riferimento è l’art. 45 del D.lgs. 50/2016, in questa pagina ti ho riportato il testo integrale di questa norma.

 

Cosa s’intende per operatore economico.
La definizione di operatore economico è contenuta nel codice dei contratti pubblici, art. 3, comma 1, (lettera p) del decreto legislativo 50/2016:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 3
Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:
p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un  ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito  ai  sensi del decreto  legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

 

Opportunità per i piccoli imprenditori.
Nei bandi pubblicati sono specificati, di volta in volta, chi sono i soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l’aggiudicazione dei contratti e per questo motivo dovrai leggere con attenzione il capitolato.
Ho accennato che fra i soggetti economici vi sono anche le ditte individuali ed in particolare, le ditte artigiane possono avere buone opportunità per i contratti con valore sotto soglia e procedura aperta. Consorzi, cooperative e consorzi fra cooperative sono “operatori economici” e molto spesso riescono ad aggiudicarsi contratti importanti, in particolar modo nel settore dei servizi. Tieni presente che nella definizione di operatore economico rientrano anche i consorzi tra imprenditori individuali. Se tu sei iscritto alla camera di commercio come ditta individuale puoi valutare questa opportunità ed essere promotore di un consorzio stabile finalizzato per la partecipazione alle gare di appalto.

 

Articolo 45 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.
Il testo è aggiornato con le ultime modifiche e integrazioni, così com’è dal sito governativo di normattiva:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

 Art. 45
Operatori economici.

1). Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2). Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

3). Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

4). Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

5). Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l’esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  16 novembre 2022

 

 

 

 

 


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