Esito degli appalti aggiudicati

 

Aspetti operativi

La stazione appaltante che al termine di una gara ha aggiudicato un contratto, è tenuta a darne avviso e la norma a cui fare riferimento è l’art. 98 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti). I collegati a questa norma sono l’art. 53 in merito all’accesso agli atti e documenti riservati, l’art. 72 sulla redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, del codice appalti.

 

Utilizzo delle notizie.
In alcune realtà aziendali, l’ufficio gare raccoglie tutte le notizie sui bandi di appalto pubblicati dai vari enti pubblici. Particolare rilievo ha l’informazione sugli appalti aggiudicati. Sembrerebbe anacronistico ma le notizie sugli appalti aggiudicati, sono analizzate per programmare le future partecipazioni ad altre gare similari, inoltre, queste informazioni possono essere usate per capire le strategie dei concorrenti ed in alcuni casi, l’utilità è quella di poter individuare altri soggetti potenzialmente interessati ad una associazione temporanea d’impresa. Esistono delle agenzie private che fanno opera di ricerca sui bandi di gara e vendono le informazioni tramite abbonamento annuale. Che le informazioni siano raccolte in proprio oppure acquistate da terzi è indifferente, importante sono le notizie.

 

Avvisi degli appalti aggiudicati.
Queste notizie si possono reperire (a gratis) sulla gazzetta ufficiale, nel sito dell’ente appaltatore, nel sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. In alcuni casi, per appalti comunitari o con importi rilevanti, gli enti appaltatori pubblicano l’esito della gara sui quotidiani a tiratura nazionale. Come accennato, la norma che disciplina gli avvisi che l’ente appaltante è tenuto a dare sugli esiti di gara è l’articolo 98 del codice:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 98
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all’articolo 72, conforme all’allegato XIV, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni 

2. e la gara è stata indetta mediante un avviso di preinformazione e se l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall’avviso di preinformazione, l’avviso di aggiudicazione contiene un’indicazione specifica al riguardo.

3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell’articolo 54, le stazioni appaltanti sono esentate dall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d’appalto per gli appalti fondati sull’accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.

4. Le stazioni appaltanti inviano all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, conformemente a quanto previsto dall’articolo 72, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall’aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 53, talune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge,  sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i  legittimi interessi commerciali di un particolare  operatore economico,  pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.

 

Atti riservati.
In alcuni casi, gli appalti sono secretati come ad esempio, particolari forniture ad uso militare. Nel caso di appalti secretati, non è consentito il diritto di accesso agli atti e così pure, non è consentita la divulgazione sugli esiti di gara, salvo per i concorrenti che hanno partecipato alla gara di appalto. La norma cui fare riferimento è l’articolo 53, comma 5. A volte, avendo notizia di una gara di appalto già conclusa, l’ufficio gara aziendale tenta di entrare in possesso delle informazioni sull’esito ma senza riuscirci. In questi casi, la polemica è quella che l’ente pubblico abusa dei suoi poteri ma, nella realtà, non tutte le notizie non sono accessibili, a norma dell’art. 53 del codice:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 53
Accesso agli atti e riservatezza.

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l’interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono  la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l’invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione  all’elenco dei soggetti  che  sono  stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno  presentato  offerte,  fino  alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;  ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il  loro interesse,  dopo  la  comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti,  dei  nominativi  dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

4. L’inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell’articolo 326 del codice penale.

5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice, per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi il  diritto di accesso e ogni  forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

6. In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento  del contratto.

7. Le stazioni appaltanti possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.”

 

Modalità di pubblicazione delle notizie.
L’ufficio gare aziendale deve raccogliere quante più notizie utili sui bandi pubblicati ed in particolare, gli esiti di gara devono essere analizzati per capire i propri errori, ad esempio. Le fonti sono quelle di cui sopra (gazzetta ufficiale, siti internet di enti pubblici) ma per rendere ancora più efficace l’attività informativa, bisogna conoscere le modalità di pubblicazione e la norma a cui fare riferimento è l’art. 72 del codice:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 72
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni indicate nell’allegato XII, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all’Ufficio delle  pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica e pubblicati  conformemente all’allegato V.

2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.

3. li avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo.  Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

4. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all’articolo 70, commi 2 e 3, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di  acquisizione,  di cui all’articolo 55, comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati:
a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 129 che indichi che nei dodici mesi coperti dall’avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso di preinformazione di cui all’articolo 142,comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza  del  periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto dall’articolo 98, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel   periodo   coperto dall’indizione di gara;
b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

5. La conferma della ricezione dell’avviso e della pubblicazione dell’informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea vale come prova della pubblicazione.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi siano trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalità di trasmissione precisate al comma 1.

 


Altri argomenti che potrebbero interessare


 

– Bandi di gara a gratis per tutti

– Ufficio gare appalti

 


* * *

 

A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  09 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


* sito ideato da Fabbri-Re  – viale Espinasse, 80 –  20156 Milano *