DURC

 

Uso e scopo del documento DURC

D.U.R.C. è l’acronimo di Documento Unico di Regolarità Contributiva ed è un certificato che attesta la regolarità di un datore di lavoro nel versamento dei contributi a favore di enti previdenziali I.N.P.S., assicurativi I.N.A.I.L. e per le imprese che operano nel settore dell’edilizia la Cassa Edile. L’attestato D.U.R.C. è uno strumento voluto dal legislatore per contrastare il lavoro nero e l’evasione contributiva. Lo scopo di questo documento è quello di scoraggiare l’evasione contributiva attraverso una procedura sanzionatoria che prevede l’esclusione dalle gare di appalto o negare finanziamenti agevolati pubblici a tutte le imprese inadempienti con I.N.P.S., I.N.A.I.L. e cassa edile (per le imprese edili).

 

E’ un requisito di ordine generale.
Il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) è un certificato obbligatorio per poter stipulare un qualsiasi contratto o convenzione con la Pubblica Amministrazione. Il D.U.R.C. attesta la regolarità del datore di lavoro nel versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e deve essere richiesto all’INPS  oppure all’INAIL con una procedura informatizzata. Di fatto, l’istituzione di questo documento ha permesso la creazione di una banca dati nazionale e reso più semplici gli adempimenti a carico degli imprenditori. Infatti, con un’unica domanda si può ottenere una certificazione omnicomprensiva delle propria posizione con i vari enti.

 

Le norme di legge.
Le norme che stabiliscono l’utilità di questo documento sono:

a) D. L. 210 del 25/9/2002, convertito con L. 266 del 22/11/2002;
b) D.lgs. 50 del 18/4/2016 (codice dei contratti pubblici), art. 80.

I testi legislativi sono chiari e non hanno bisogno di commenti :

D.L. 210/2002
art. 2 – norme in materia di appalti pubblici

comma 1:
“Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento.”

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 D.lgs 50/2016
art. 80  –  motivi di esclusione.

comma 4:
“Un operatore economico e’ escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu’ soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purche’ il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.”

 

Quando si utilizza.
Abbiamo visto che il D.U.R.C. è un’attestato che in modo contestuale certifica la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, essenziale per poter stipulare un qualsiasi contratto con la pubblica amministrazione o per chiedere finanziamenti pubblici. L’attestato D.U.R.C., essendo utilizzato in tutti i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, è il primo documento a cui bisogna pensare nella gestione di una di queste pratiche:

1) gare di appalto per lavori, forniture e servizi, e subappalti (D.lgs. 50/2016);
2) contratti per la gestione in convenzione o concessione di servizi;
3) attestazioni S.O.A.;
4) iscrizione nell’albo dei fornitori;
5) finanziamenti pubblici.

 

Il richiedente e gli intermediari.
Il D.U.R.C. può essere chiesto direttamente dal datore di lavoro o da un intermediario autorizzato. Ci sono diversi soggetti riconosciuti dall’Amministrazione come intermediari autorizzati :

1) i consulenti del lavoro e commercialisti;
2) le associazioni di categoria;
3) le casse edili per le imprese del settore dell’edilizia;
4) le società organismi di attestazione (S.O.A.) per le procedure previste dal D.lgs. 50/2016.

Se la richiesta viene inoltrata da un intermediario autorizzato, il diretto interessato dovrà rilasciare una delega. Le associazioni di categoria e le casse edili offrono il servizio solo ai propri iscritti.

 

A chi bisogna chiedere il D.U.R.C.
Il D.U.R.C. può essere chiesto ad uno degli enti preposti al rilascio di questo certificato: INPS, INAIL e Cassa Edile (per le imprese edili). In aiuto degli utenti è stato predisposto anche lo sportello unico previdenziale, un portale internet che offre una serie di utili servizi. La procedura è informatizzata e bisogna collegarsi con internet ad uno di questi portali:

1) I.N.P.S.   =  www.inps.it
2) I.N.A.I.L. =  www.inail.it
3) www.sportellounicoprevidenziale.it

 

Iter burocratico.
Le procedure per chiedere ed ottenere il certificato D.U.R.C. non sono particolarmente complesse e possono essere gestite in proprio con procedure informatizzate; bisogna collegarsi ai siti internet degli istituti previdenziali o casse edili e con pochi passaggi si potrà ottenere il certificato.

In sintesi:
a) procedura semplificata.
Nel documento D.U.R.C. verranno evidenziate tutte le posizioni di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile (per le imprese edili). La semplificazione consiste nel fatto che si può inoltrare la domanda ad uno solo dei siti di cui sopra e poi sarà l’ente prescelto che farà tutte le verifiche d’ufficio con le altre banche dati e stilerà un resoconto dettagliato per ogni posizione contributiva.

b) la casella di posta elettronica certificata (P.E.C.).
Bisogna avere una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.), di fatto già obbligatoria per tutti gli operatori. Questa serve per le comunicazioni indirizzate al datore di lavoro.

c) collegamenti internet.
Se in difficoltà, INPS e INAIL hanno dei call center che offrono assistenza telefonica. Il D.U.R.C. può essere richiesto per via telematica collegandosi con internet ad uno di questi portali:

1) www.inps.it
2) www.inail.it
3) www.sportellounicoprevidenziale.it

 

d) la registrazione.
Nel precedente paragrafo “Il richiedente e gli intermediari”  è stato precisato che la procedura per chiedere il D.U.R.C. è riservata al diretto interessato o intermediari autorizzati.
Per questo motivo, per effettuare la richiesta telematica bisogna chiedere di essere registrati come utente abilitato nel data base dell’ente (INPS o INAIL). Per fare questo è sufficiente fornire i propri dati e seguire le istruzioni che vedrete comparire nel video. Al termine della registrazione, con l’assegnazione del codice utente, password e PIN, potrete procedere più avanti.

e) login del richiedente e consegna del D.U.R.C.
Entrati nel portale dell’ente (punto c) dovrete seguire le istruzioni per il login e compilare la domanda con tutti i dati richiesti che identificano il datore di lavoro, con la casella di posta elettronica certificata. Se la procedura informatica sarà ultimata con successo, è possibile scaricare dai siti INPS, INAIL e Casse Edili e stampare direttamente il certificato.

 

Posizione inadempiente.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia inadempiente anche nei confronti di un solo ente, il D.U.R.C. indicherà una posizione negativa. In questo caso, se la posizione è irregolare l’ente invita il datore di lavoro a saldare quanto dovuto con un termine massimo di 15 giorni, dalla data di invio della email alla casella di posta elettronica certificata. Con l’uso di internet le procedure sono state semplificate ed è sufficiente collegarsi con l’ente previdenziale e seguire le istruzioni ma se avete dei problemi con l’uso delle piattaforme informatiche o temete di commettere errori è preferibile rivolgersi ad un intermediario autorizzato.
Bisogna tener presente che:

1) l’amministrazione è obbligata ad acquisire un nuovo D.U.R.C. prima di procedere al saldo dovuto per i lavori, forniture, servizi resi dall’impresa esecutrice dell’appalto e se la posizione è irregolare, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo dovuto all’ente previdenziale;
2) è prevista dalle disposizioni fiscali la procedura compensativa debiti e crediti vantati nei confronti dell’amministrazione (mod. F24).

 

Validità e utilizzi.
Con il decreto legge 69 del 21 giugno 2013, convertito con modifiche dalla legge 98 del 9 agosto 2013, nei rapporti con la pubblica amministrazione la validità del D.U.R.C. è di 120 giorni.

Dopo la stipula del contratto con la stazione appaltante il D.U.R.C. deve essere rinnovato ogni 120 giorni ed in ogni caso, prima dei pagamenti l’amministrazione procede con una verifica presso i vari enti previdenziali anche se l’ultimo D.U.R.C. in suo possesso non è scaduto. In genere, nel periodo di validità il D.U.R.C. può essere utilizzato per qualsiasi altro scopo diverso da quello richiesto. E’ l’imprenditore che normalmente chiede il certificato D.U.R.C. che poi utilizza nelle varie attività amministrative. Tuttavia, nella fase di presentazione dell’offerta per una gara di appalto è ammessa l’autocertificazione (D.P.R. 445 del 28/12/2000). 

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  09 novembre 2022

 

 

 

 

 


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