Criteri di aggiudicazione per gli appalti

 

Opportunità per le imprese

L’ente appaltante non ha un potere di scelta illimitata per stabilire quale sia la migliore offerta ricevuta, di questo o quell’altro concorrente. Se desideri partecipare a una gara di appalto per l’aggiudicazione di un contratto, devi considerare che le stazioni appaltanti verificano l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti ma per il resto, esistono delle norme il cui fine è di non concedere al committente poteri assoluti e in questo modo, contrastare il fenomeno della corruzione. In questa pagina affronteremo le linee generali il tema dei “criteri di aggiudicazione dell’appalto” e la norma cui fare riferimento, è l’art. 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

 

Cenni sui criteri di aggiudicazione per gli appalti.
Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di rispettare il principio di trasparenza e in particolare, di  non  compiere atti discriminatori nei confronti dei concorrenti. In tutti i procedimenti per l’assegnazione di un contratto deve essere garantita la parità di trattamento, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che deve essere motivata sulla base del miglior rapporto fra qualità e prezzo oppure, in alternativa, sulla base del miglior rapporto fra il prezzo e qualità o costo/efficacia del ciclo di vita (articolo 96). Per quanto riguarda alcuni servizi ad alto contenuto professionale come ad esempio i servizi d’ingegneria, architettura, altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto fra la qualità e il prezzo. In questo caso preso ad esempio, le stazioni appaltanti sono tenute a dare una adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Come sopra accennato, esistono dei limiti sulla discrezionalità di aggiudicare un contratto utilizzando il metodo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, infatti, solo per alcuni settori è previsto questo tipo di valutazione:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti  ai  sensi  dell’articolo  36,  comma  2, lettera a);
b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.

 

Articolo 95 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.
Il testo è aggiornato con le modifiche e integrazioni introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (gazzetta ufficiale 103 del 5/5/2017 – Suppl. Ordinario n. 22).

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

TITOLO IV
AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI

Art. 95
Criteri di aggiudicazione dell’appalto.

1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado  di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione  delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici,  le  stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di  non  discriminazione  e  di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia  quale il costo del ciclo  di  vita, conformemente all’articolo 96.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti  ai  sensi  dell’articolo  36,  comma  2, lettera a);
b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 000.000 di euro,  quando  l’affidamento  dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base  del progetto esecutivo;  in  tali  ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione  automatica,  la stessa ha l’obbligo di ricorrere alle procedure di  cui  all’articolo 97, commi 2 e 8;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o  superiore  a 40.000 euro e sino alla soglia  di  cui  all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione  per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

 

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla   natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto.  In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla  base  del miglior rapporto qualità/prezzo,  è valutata  sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto  dell’appalto.  Nell’ambito di tali criteri possono rientrare:
a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza  e  salute  dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento  dei consumi energetici e delle  risorse  ambientali dell’opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30  per  cento  del  valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi  complessivi,  inclusi quelli  esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti  climatici,   riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e  di  un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione;
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla  raccomandazione  2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni  ambientali  nel  corso  del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
e) l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato  possa  avere  un’influenza  significativa  sul livello dell’esecuzione dell’appalto;
f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

 

7. L’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.

9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.

10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale  e  degli  affidamenti  ai  sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a).  Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera,  prima  dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di  quanto  previsto  all’articolo 97, comma 5, lettera d).

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e  in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di  produzione,  fornitura  o  scambio  di  questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per  una  fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori  non  sono parte del loro contenuto sostanziale.

12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del  contratto.  Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o  nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta  in  relazione  al maggior rating di legalità e di impresa dell’offerente,  nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto  sulla salute e sull’ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.

14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di  una  gara,  nell’invito  a  confermare interesse se autorizzano o richiedono le  varianti;  in  mancanza  di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate.  Le varianti sono comunque collegate all’oggetto dell’appalto;
b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità  specifiche  per  la  loro presentazione,  in  particolare  se  le   varianti  possono   essere presentate solo ove sia stata presentata anche  un’offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti;
c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;
d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o  un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

 

14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le  stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di  opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta.

15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione  della soglia di anomalia delle offerte.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  07 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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