Coperture e garanzie assicurative

 

Le polizze assicurative nei cantieri

Così come prevedono gli articoli 93 e 103 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, nei contratti di appalto per lavori sono previste due tipi di cauzioni:
1) una provvisoria da consegnare all’ente appaltante insieme all’offerta;
2) una seconda cauzione detta “definitiva” che deve essere perfezionata nel caso di aggiudicazione; questa cauzione deve essere consegnata all’ente aggiudicatore in modo contestuale con la firma del contratto.

Oltre a queste cauzioni è prevista una polizza a copertura per eventuali danni a terzi e garanzia assicurativa per i lavori in contratto, a favore dell’ente aggiudicatore.

 

Cenni sulle norme del codice.
Il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 ha abrogato e sostituito l’intero testo del vecchio codice degli appalti (il decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006). Nel precedente codice (abrogato dal D.lgs. 50/2016), le norme che regolavano la voce “polizza assicurativa obbligatoria” per l’esecuzione dei lavori erano scritti nell’articolo 129 del D.lgs. 163/2006 e nell’articolo 125 del D.P.R. 207/2010 (il vecchio regolamento di attuazione del D.lgs. 163/2006).
Queste due norme sono state abrogate e sostituite dall’articolo 103 (comma 7, 8 e 10) del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.

 

Cosa deve prevedere la polizza di assicurazione.
La polizza assicurativa di cui stiamo parlando è conosciuta con la denominazione “polizza C.A.R. per appalti pubblici” e l’acronimo C.A.R. indica “Contractor’s All Risks”.  Si tratta di un contratto assicurativo a copertura di tutti i rischi che si potrebbero verificare, per qualunque causa, nel corso dell’esecuzione di un lavoro. In particolare deve prevedere una garanzia per la responsabilità civile per i danni procurati a terzi nel corso dei lavori allo scopo di tenere indenne la stazione appaltante da ogni eventuale rischio, salvo i rischi derivanti da errori di progettazione o da insufficiente progettazione, azioni di terzi e da cause di forza maggiore.

In particolare, la garanzia per la responsabilità civile per gli eventuali danni procurati a terzi deve avere una validità dalla sottoscrizione del contratto fino alla data di emissione del previsto certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell’opera. Dunque, bisogna fare molta attenzione a questi particolari per evitare contestazioni da parte della stazione appaltante e per evitare problemi, è preferibile rivolgersi ad un grande gruppo assicurativo.

 

Quanto costa una polizza assicurativa.
Per quanto riguarda i costi di queste polizze assicurative, è tutto in proporzione all’entità dei lavori, dai luoghi e dalle difficoltà oggettive che l’assicuratore dovrà valutare di volta in volta e per questi motivi, Vi suggeriamo di chiedere un preventivo ad almeno due compagnie di assicurazione specializzate ed accreditate presso gli enti pubblici.

Oltre a questi dettagli di natura economica, bisogna tenere presente che gli enti appaltanti chiedono che la copertura assicurativa decorra dall’inizio dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato mentre a garanzia dei lavori eseguiti, è facoltà dell’ente appaltante chiedere che la polizza preveda indennizzi contro i rischi connessi ad una non corretta esecuzione dei lavori.

 

L’articolo 103 del D.lgs. 50/2016.
Vi riportiamo l’articolo 103, commi 7, 8, 10 e 11, del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, nel merito delle polizze assicurative in oggetto:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Art. 103
Garanzie definitive.

7. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento e’ stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale e’ pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e’ sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese”.

11. E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  07 novembre 2022

 

 

 

 

 

 

 


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