Cooperative nelle gare di appalto

 

Opportunità per le cooperative

A norma dell’art. 45, comma 2, del decreto legislativo 50 del 2016 (codice degli appalti) le cooperative ed i consorzi fra cooperative di produzione e lavoro sono soggetti economici. Per questo motivo, cooperative e consorzi fra cooperative di lavoro e produzione possono partecipare alle gare indette dalla pubblica amministrazione per l’aggiudicazione di contratti. Se come socio di cooperativa stai cercando notizie per partecipare a gare di appalto, dedica 10 minuti per la lettura di questa pagina.

 

Operatori economici ammessi alle gare.
Come sopra accennato, la norma cui fare riferimento per l’elencazione degli operatori economici che possono concorrere ad una gara per l’aggiudicazione di un contratto con la pubblica amministrazione, è l’art. 45 del codice:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 45
Operatori economici.

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

 

3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l’esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.”

 

Sulle cooperative in generale.
Le cooperative, essendo operatori economici come indicato nell’art. 45, comma 2 lettera a, sono ammesse alle gare di appalto, purché siano in possesso dei requisiti tecnici-finanziari ed in particolare, dei requisiti generali indicati nell’art. 80 (motivi di esclusione) del codice. Nelle disposizioni dell’art. 45, comma 2 lettera b, del codice appalti, si specificala che la tipologia della cooperativa è quella di produzione e lavoro. Lo scopo delle cooperative di questo genere è quello che il lavoro oppure i prodotti dei cooperatori trovino sul mercato una giusta remunerazione, con strutture d’impresa e organizzazione del lavoro che si basa su principi mutualistici fra le persone che fanno parte della cooperativa. In linee generali, le cooperative di lavoro e produzione operano in questi settori:

– edilizia;
– ristorazione;
– trasporti e logistica;
– pulizie e facchinaggio.

In tutte queste attività, le persone che fanno parte della cooperativa di lavoro e produzione è socio lavoratore e imprenditore nello stesso tempo. Si tratta di una situazione anomala, disciplinata da numerose leggi speciali fra le quali, la legge 422 del 25/6/1909 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577 del 14/12/1947. L’art. 2511 del codice civile definisce il concetto di cooperativa:

codice civile

Art. 2511
società cooperative.

“Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata o limitata, secondo le disposizioni seguenti”.

 

Scopo mutualistico delle cooperative.
In particolare, lo scopo mutualistico riserva ai soci lavoratori il diritto di percepire una remunerazione conforme al contratto nazionale dei lavoratori dipendenti per il settore di appartenenza e nel caso che la cooperativa abbia utili, una parte di questi utili dovranno essere ripartiti fra i soci ed un’altra parte da utilizzare come prevede lo statuto della cooperativa.

Il requisito di mutualità indicato dal codice civile, sussiste se lo statuto prevede la condizione dell’art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577:

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
14 dicembre 1947, n. 1577
Provvedimenti per la cooperazione.
(pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.17 del 22-1-1948 )

Art. 26
Requisiti mutualistici.

“Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:
a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale – dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati – a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico. In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d’intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative.”

 

Esistono vari tipi di cooperative.
cooperative di produzione e lavoro; di consumo; agricole; di credito; edilizie di abitazione; di trasporto; editoriali e cooperative sociali.

L’ente appaltante esegue i controlli sul soggetto “cooperativa” e non su ogni singolo socio lavoratore. Tuttavia, è bene ricordare che i soci di una cooperativa di lavoro e produzione devono svolgere l’attività lavorativa nell’ambito di questa struttura; di conseguenza, non possono essere soci le persone che con la qualifica d’imprenditore svolgono l’attività in altre imprese concorrenti della cooperativa. Per il buon funzionamento della cooperativa di produzione e lavoro, i soci dovranno avere diverse mansioni e competenze, quindi, ci saranno soci con la qualifica di operaio, tecnico, amministrativo. In funzione dello scopo mutualistico, i soci partecipano per l’elezione degli organi sociali, per l’elaborazione dei programmi di sviluppo e produzione.

 

Cooperative sociali.
Nel merito delle cooperative sociali, il codice degli appalti dedica l’articolo 112:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 112
Appalti e concessioni riservati.

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

3. Il bando di gara o l’avviso di preinformazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.”

 


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– Cauzione definitiva

– Cauzione provvisoria

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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  03 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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