Consultazioni preliminari di mercato

 

Cosa sono le consultazioni preliminari

Se desideri partecipare alle gare di appalto della Pubblica Amministrazione ma non hai molta esperienza in merito alle procedure, in questa pagina potrai leggere notizie sul tema: “consultazioni preliminari di mercato”. Tradotto in altri termini e nella sostanza, è una ricerca di potenziali esecutori di lavori e fornitori, allo scopo di acquisire i nomi dei vari operatori economici interessati a un rapporto contrattuale futuro, quindi, avere pareri tecnici utili per il disciplinare e poi, invitarli a una gara di appalto con procedura negoziata.

 

I requisiti necessari per gli operatori economici.
La condizione per gli operatori economici che desiderano manifestare il proprio interesse, è di possedere i requisiti necessari per quel determinato oggetto contrattuale futuro, oltre ai requisiti generali. In questi casi, l’ente appaltante provvede alla pubblicazione di un avviso nel quale, sono indicati i termini e tutti i dettagli utili per gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse. In modo analogo questo succede anche nel settore privato, dove l’ufficio acquisti provvede nella ricerca di un’azienda affidabile per la fornitura di un determinato oggetto, da utilizzare nel reparto di produzione in tempi futuri già programmati.

 

Dove sono pubblicati gli avvisi.
Uno strumento classico è la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ma in alcuni casi, dove l’importo previsto a base di gara futura è sotto soglia e il soggetto è un piccolo comune, è possibile trovare l’avviso pubblicato direttamente sul sito dell’ente appaltante. Come puoi intuire, le fonti utili per trovare gli avvisi sono due: la gazzetta ufficiale e il sito dell’ente appaltante.

 

Sopralluogo obbligatorio.
Nel caso dei lavori, in generale, dove l’intervento è particolarmente pericoloso e richiede una specifica competenza tecnica con adeguate attrezzature, l’ente appaltante può chiedere che l’operatore economico provveda a un sopralluogo obbligatorio allo scopo di far capire i problemi esistenti. Sulla questione del sopralluogo obbligatorio ci sono state delle polemiche nel passato, per l’eccessivo uso anche nei casi non necessari. Tanto è vero che l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) è intervenuta con un comunicato del Presidente in data 18 luglio 2018. In questo comunicato, l’ANAC precisa che:

“talvolta, nelle procedure negoziate le stazioni appaltanti prevedono, a carico degli operatori economici, l’effettuazione del sopralluogo quale tassativa condizione da soddisfare già nella preliminare fase della manifestazione di interesse  (es. a seguito di avviso di indagine di mercato), ai fini dell’eventuale invito alla procedura di gara. Il sopralluogo obbligatorio è ammissibile, in termini generali, laddove l’oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture edilizie.”

 

Articolo 66, codice dei contratti pubblici.
Sul tema delle consultazioni preliminari di mercato, la principale norma cui fare riferimento è l’articolo 66 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 66
Consultazioni preliminari di mercato.

1. Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze,  relazioni  o altra documentazione tecnica  da  parte  di  esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle  disposizioni stabilite  nel  presente codice, o da parte di  autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l’effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

 

Perché è importante manifestare il proprio interesse.
Lo scopo di una consultazione preliminare di mercato, come sopra accennato, è l’acquisizione di notizie tramite un dialogo informale con gli operatori economici esperti del settore, prima della gara di appalto. Sotto questo profilo, la consultazione preliminare non deve essere confusa con la procedura di gara e questo particolare emerge dalla lettura del citato art. 66 di cui sopra.

La fase della consultazione preliminare consente all’ente appaltante di inserire nei documenti di gara le soluzioni tecniche da adottare, così come indicato dagli operatori economici ma anche da consulenze fornite da professionisti abilitati. Si può affermare che la consultazione preliminare consente all’ente appaltante di conoscere le competenze dei futuri concorrenti che parteciperanno alla gara di appalto e capire i requisiti tecnici necessari per il futuro appalto.

 

Consultazioni preliminari e gara di appalto.
Come indica l’art. 66 del codice, vedi sopra, partecipare alla consultazione preliminare di mercato non deve essere una condizione di accesso alla futura gara di appalto: consultazione preliminare e gara di appalto sono due fasi ben distinte che hanno tempi differiti (Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 1881 del 29 marzo 2001). Inoltre, la fase di consultazione preliminare di mercato non deve limitare la concorrenza tramite un’esclusione selettiva. La norma cui fare riferimento è l’art. 67 del codice:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

Art. 67
Partecipazione precedente di candidati o offerenti.

1. Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all’articolo 66, comma  2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di   aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro  della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per  la  ricezione  delle  offerte costituisce minima misura adeguata.

2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l’offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non  superiore a dieci  giorni,  a  provare che la loro partecipazione alla preparazione della  procedura di aggiudicazione dell’appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

3. Le misure adottate dall’amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dall’articolo 99 del presente codice.

 

Consulenze di Professioni.
Ingegneri, Architetti, Geologi ed altri Professionisti possono essere dei soggetti particolarmente utili per affrontare problemi tecnici difficili, i cui pareri saranno considerati nei documenti di gara. Questo particolare aspetto è indicato nel comma 2 del predetto art. 66 del codice (vedi sopra) che indirettamente si collega alle norme della legge n. 81 del 22 maggio 2017, articolo 12:

LEGGE 22 maggio 2017, n. 81

“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.”

Art. 12
Informazioni e accesso agli appalti pubblici ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati.

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso  alle  informazioni  relative  alle  gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui  all’articolo 10, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

2. Ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.

3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:
a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di  reti miste,  di  cui  all’articolo 3,  commi  4-ter e seguenti,  del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  33, con  accesso alle relative provvidenze in materia;
b) di costituire consorzi stabili professionali;
c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.

4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

In conclusione:
è importante monitorare le fonti d’informazione in merito alle consultazioni preliminari di mercato, quindi, proporre all’ente appaltante la propria disponibilità al dialogo informale, con manifestazione d’interesse alla futura gara di appalto. I Professionisti abilitati (Ingegneri, Architetti, Geologi ed altri) dovrebbero avere più interesse per le consultazioni preliminari di mercato laddove sia prevista una consulenza tecnica (vedi articolo 66 di cui sopra).

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  02 novembre 2022

 

 

 

 

 

 


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