Consorzi nelle gare di appalto

 

Articolo 47 del decreto legislativo 50/2016.

Per le microimprese, il consorzio è una soluzione ottima per essere competitivi nelle varie gare di appalto indette dalla pubblica amministrazione. La norma cui fare riferimento, in particolare, è l’art. 47 del decreto legislativo 50/2016, il codice dei contratti pubblici.

 

Consorzio e associazioni temporanee.
E’ meglio un consorzio o un’associazione temporanea? Dipende dagli obiettivi, per esempio, nel caso del consorzio si presume esista una volontà comune di stabilizzare la cooperazione fra i consorziati, che nel caso di consorzi stabili la durata non deve essere inferiore a cinque anni (art. 45, comma 2 lettera c, del D.lgs. 50/2016). In alternativa al consorzio, si può costituire un’associazione temporanea d’imprese (A.T.I.). Infatti, nel caso di A.T.I. la durata si limita alla sola gara di appalto che si intende partecipare.

 

Operatore economico riconosciuto.
Nel decreto legislativo 50/2016, l’art. 45 riconosce al consorzio la qualifica di “operatore economico”.
Per gli effetti della qualifica di “operatore economico”, a norma dell’articolo 45 del decreto legislativo 50 del 2016 (di cui sopra), sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti:

1) art. 45, comma 2, lettera b):

– i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
– i consorzi tra imprese artigiane;

2) art. 45, comma 2, lettera c):
– i consorzi stabili;
– le società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
– i consorzi tra imprenditori individuali, artigiani, società commerciali;

3) art. 45, comma 2, lettera e):

– i consorzi ordinari di cui all’articolo 2602 del codice civile;
– i consorzi tra imprenditori individuali, artigiani, società e cooperative;

 

Articolo 47 del decreto legislativo 50/2016.
I requisiti che devono avere i consorzi per partecipare alle gare di appalto sono specificati nell’art. 47 del D.lgs. 50/2016:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici.

Art. 47
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare.

1). I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

2). I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

2-bis). La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

 

Giurisprudenza sui requisiti di un consorzio.
Su tema dei requisiti che deve avere un consorzio, abbiamo selezionato alcune sentenze (fonte ANAC):

TAR Campania – Sentenza 22/08/2011 n. 4238
D.lgs 163/06 Articoli 34, 38 – Codici 34.3, 38.1

A prescindere dalla natura del consorzio, esso deve dimostrare il possesso dei requisiti di tutti i consorziati che vengono individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti dal contratto. Tale principio risponde infatti ad elementari ragioni di trasparenza e di tutela effettiva degli interessi sottesi alle cause di esclusione di cui al citato art. 38. Se in caso di consorzi tali requisiti dovessero essere accertati solo in capo al consorzio e non anche in capo ai consorziati che eseguono le prestazioni, il primo potrebbe agevolmente diventare uno schermo di copertura consentendo la partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti. Per gli operatori che non hanno i requisiti dell’art. 38 (si pensi al caso di soggetti con condanne penali per gravi reati incidenti sulla moralità professionale) basterebbe, anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione, aderire a un consorzio da utilizzare come copertura.

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TAR Bari, Sezione I – Sentenza 10/10/2007 n. 2486
D.lgs 163/06 Articoli 34, 38 – Codici 34.3, 38.1

Secondo consolidato principio giurisprudenziale, i requisiti di carattere generale e di moralità, in caso di partecipazione alla gara di un consorzio, devono essere dimostrati, oltre che dal consorzio medesimo, non da tutte le imprese consorziate, ma soltanto da quelle fra di esse che siano designate quali esecutrici dei lavori (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2005, nr. 4477; Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2002, nr. 507; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 24 marzo 2004, nr. 742; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 14 giugno 2003, nr. 1008; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 1 settembre 2003, nr. 7195).

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  31 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 


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