Concorsi di progettazione

 

Cos’è un concorso di progettazione

Il concorso di progettazione rientra nel gruppo degli appalti per servizi e nella generalità dei casi, l’obiettivo dell’ente appaltante è quello di acquisire un progetto con un livello di approfondimento pari a un progetto di fattibilità tecnico-economico e che preveda la realizzazione di un’opera. La progettazione è sempre richiesta in relazione ad un’opera programmata per soddisfare bisogni di pubblica utilità, resta inteso che l’intervento successivo dovrà soddisfare gli standard previsti dalla normativa vigente. In questi casi, l’ente appaltante si riserva la facoltà di affidare al vincitore del concorso anche la realizzazione dei successivi livelli della progettazione definitiva/esecutiva, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. In modo particolare, la norma cui fare riferimento è l’art. 152 del Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 che ti ho riportato a fine pagina.

 

Una delle esigenze più frequenti.
L’edilizia scolastica è una delle esigenze più frequenti che un comune deve affrontare come ad esempio, la messa in sicurezza delle strutture con sistemi antisismici. In alcuni casi le strutture esistenti non sono a norma con le nuove disposizioni e per questo motivo, esiste un patrimonio immobiliare realizzato con vecchie tecnologie costruttive desuete. In alcuni casi, lo stato dell’immobile è talmente degradato che non consente una ristrutturazione e la soluzione più logica prevede il rifacimento completo. E’ in queste situazioni che l’ente appaltante decide di provvedere con un concorso di progettazione.

 

Soggetti ammessi ai concorsi di progettazione.
Bisogna leggere con molta attenzione il bando di gara pubblicato dall’ente appaltante ma in genere, i concorsi di progettazione si riferiscono a costruzioni, ristrutturazioni con messa a norma, demolizioni con rifacimento di strutture ed altri casi similari. Per la complessità degli elaborati richiesti, sono ammessi a partecipare ai concorsi i soggetti indicati dall’art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che ti riporto qui sotto; il testo è aggiornato con le modifiche e integrazioni introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (gazzetta ufficiale 103 del 5/5/2017 – S.O. n. 22).

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016
Codice dei contratti pubblici

Art. 46
Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura:
i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti  di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla  lettera c), i consorzi,  i  GEIE,  i  raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono  a  committenti  pubblici e privati, operando sul mercato,  servizi di ingegneria e di  architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i  soggetti con qualifica di  restauratore  di  beni  culturali  ai  sensi  della vigente normativa;

b) le società di professionisti:
le  società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi   albi previsti dai vigenti ordinamenti  professionali,  nelle  forme  delle società di persone di cui ai capi II, III e  IV  del  titolo  V  del libro quinto  del  codice  civile  ovvero nella forma  di  società cooperativa di cui al capo I del  titolo  VI  del  libro  quinto  del codice civile,  che  svolgono  per  committenti  privati  e  pubblici servizi di ingegneria e architettura  quali  studi  di  fattibilità, ricerche,  consulenze,  progettazioni o  direzioni dei lavori, valutazioni di congruità  tecnico  economica  o  studi  di  impatto ambientale;

c) società di ingegneria:
le società di capitali di cui  ai  capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice  civile,  ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I  del  titolo  VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti  delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,  consulenze,  progettazioni  o direzioni   dei lavori, valutazioni di  congruità  tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività  di  produzione  di  beni  connesse  allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla  legislazione vigente  nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.”

 

Requisiti professionali generici.
Come regola, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto vincitore del concorso, l’eventuale incarico dovrà essere eseguito da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Quindi, nei concorsi di progettazione i soggetti partecipanti alla gara devono essere iscritti a un albo professionale, inerente al servizio richiesto e la norma cui fare riferimento è l’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; il testo è aggiornato con le modifiche e integrazioni introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (gazzetta ufficiale 103 del 5/5/2017 – Suppl. Ordinario n. 22).

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016
Codice dei contratti pubblici

Art. 24
Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico è espletato da professionisti iscritti  negli appositi  albi  previsti dai vigenti   ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione  delle  rispettive qualificazioni professionali. E’, inoltre, indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione  tra  le varie prestazioni specialistiche.  Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per  garantire  la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi  a  incarichi  di  progettazione, concorsi   di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai  fini    dell’aggiudicazione. All’atto dell’affidamento dell’incarico, i soggetti  incaricati  devono  dimostrare  di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80 nonché il  possesso dei requisiti e delle capacità’ di cui all’articolo 83, comma 1.”

 

Requisiti di ordine generale.
La mancanza di requisiti di ordine generale determina l’esclusione dalla gara e la norma in questione è l’art. 80 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016. Oltre a questa norma del codice dei contratti pubblici, il concorrente non si deve trovare nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001:

DECRETO LEGISLATIVO 165 del 30 marzo 2001

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”

Titolo IV
RAPPORTO Dl LAVORO

Art. 53
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla  cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività  lavorativa o  professionale  presso  i  soggetti privati destinatari  dell’attività  della  pubblica  amministrazione svolta attraverso i medesimi  poteri.  I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto  dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.“

 

Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 263 del 2/12/2016.
Nel caso di un concorso di progettazione per un servizio di architettura e ingegneria, l’ente appaltante applicherà le norme del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263. In conformità a questo provvedimento, i professionisti in oggetto devono possedere alcuni requisiti che variano in funzione del tipo di organizzazione:

– professionisti singoli o associati;
– società di professionisti;
– società di ingegneria;
– dei raggruppamenti temporanei;
– consorzi di società di professionisti, di ingegneria e GEIE.

Nel merito di questo decreto ministeriale, il testo integrale è a tua disposizione alla pagina “Ministero delle Infrastrutture D.M. 263/2016”.

 

Codice dei contratti pubblici e concorsi di progettazione.
Come accennato in premessa, la norma cui fare riferimento è l’art. 152 del Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016;  il testo è aggiornato con le modifiche e integrazioni introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (gazzetta ufficiale 103 del 5/5/2017 – Suppl. Ordinario n. 22).

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 152
Ambito di applicazione.

1. Il presente capo si applica:
a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi  di   progettazione   che   prevedono premi  di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera  a),  la  soglia  di  cui all’articolo  35  è  pari al valore stimato al netto  dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel  caso di cui alla lettera b), la soglia di cui all’articolo 35 è pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che  potrebbe  essere successivamente aggiudicato  ai  sensi  dell’articolo 63, comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda  tale  aggiudicazione  nel bando di concorso.

3. Il presente capo non si applica:
a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degli  articoli 14, 15, 16 e 161;

b) ai concorsi indetti per esercitare un’attività in merito alla quale  l’applicabilità dell’articolo 8 sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto  articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), del medesimo articolo.

4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a  quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi  di  cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di  fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente  sviluppa  il documento di  fattibilità  delle  alternative  progettuali,  di  cui all’articolo 23,  comma  5;  l’amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all’articolo  155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta  giorni  dalla data  di  approvazione  della  graduatoria,  perfeziona  la  proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la  seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Qualora il concorso di progettazione  riguardi  un intervento  da  affidare  in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di  uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Ove l’amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con la procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 4, o, per i settori  speciali,  all’articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei  requisiti  previsti dal bando e qualora  l’amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui  all’articolo 35, è  calcolato il  valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso  il valore  stimato  al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, ai sensi dell’articolo 125, comma 1,  lettera l). Al fine di dimostrare  i  requisiti previsti  per  l’affidamento  della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento  temporaneo tra i  soggetti  di cui al  comma 1 dell’articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.

 

Altre norme del codice sui concorsi di progettazione.
Il concorso di progettazione è un’attività piuttosto complessa per tutti i protagonisti della gara, enti appaltanti e concorrenti. Sulla questione, ad esempio, il bando di gara deve avere alcune caratteristiche così come indicato dall’art. 153, l’organizzazione dei concorsi di progettazione e la selezione dei partecipanti devono seguire una procedura particolare indicata dall’art. 154, mentre la commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione deve essere composta da persone che abbiano una competenza nel settore come indicato dall’art. 155. Qui sotto ti ho riportato il testo dei predetti articoli del codice, con gli aggiornamenti introdotti dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (gazzetta ufficiale 103 del 5/5/2017 – Suppl. Ordinario n. 22).

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016
Codice dei contratti pubblici

Art. 153
Bandi e avvisi.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante  un bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell’articolo 63, comma  4,  lo  indicano nell’avviso o nel bando di concorso.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un  avviso  sui risultati  del  concorso conformemente alle disposizioni di cui  all’articolo  72  e  devono essere in grado di comprovare  la  data  di  invio. Le informazioni relative all’aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione    ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le informazioni indicate negli allegati XIX e XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in atti  di esecuzione, e sono pubblicati secondo quanto previsto dagli  articoli 71, 72 e 73.

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Art. 154
Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti.

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni dei  titoli I, II, III e IV della Parte II e del presente capo.

2. L’ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
a) al territorio della Repubblica o a una parte di esso;
b) dal fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche  o persone giuridiche.

3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 24, comma 2. I requisiti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatori economici dell’area tecnica e per i giovani professionisti.

4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all’esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto l’acquisizione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel  primo  grado  e  selezionate  senza  formazione   di graduatorie di merito e  assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all’esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto  di  fattibilità  e  la seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità  per la parte strutturale ed impiantistica.
Il bando può altresì prevedere l’affidamento diretto dell’incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo.

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Art. 155
Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione.

1. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di  cui  all’articolo 77, comma  6, nonché l’articolo 78.

2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.

3. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.

4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e  i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L’anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:
a) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;
b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;
c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;
d) assume le decisioni anche a maggioranza;
e) redige i verbali delle singole riunioni;
f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E’ redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  31 ottobre  2022

 

 

 

 


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