Concessione servizi per sosta autovetture

 

Se il tuo interesse è ottenere la concessione per gestire un posteggio a pagamento per autoveicoli, dal comune di residenza ad esempio, in questa pagina troverai delle informazioni che potranno essere utili. Le aree pubbliche attrezzate per il posteggio di autovetture, se date in concessione, devono essere assegnate con un bando di gara e la norma cui fare riferimento è la “parte III – contratti di concessione – artt. 164 e seguenti” del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contatti pubblici).

 

Il bando di gara.
Gli enti aggiudicatori di diritto pubblico sono obbligati a diffondere le notizie in merito ai bandi di gara da loro indetti. Queste notizie le puoi trovare sul sito della gazzetta ufficiale e nel sito ufficiale dell’ente (comune, regione, ecc…).
I dati pubblicati sono liberamente scaricabili da internet e dovrai fare attenzione sui particolari che riguardano l’oggetto, i requisiti, la cauzione, il tipo di procedura e la tempistica. Nel bando sono pubblicati i dati dell’ente con l’indirizzo postale, U.R.L. di internet, il telefono o fax, la casella di posta elettronica, il codice fiscale, il nome della persona responsabile del procedimento. Devi fare attenzione se nel bando è previsto il sopralluogo o la presa visione della documentazione tecnica che in questo caso, deve avvenire prima della consegna dell’offerta e con le modalità indicate dal bando.
Con la denominazione di “ente aggiudicatore” mi riferisco al termine dato dall’art. 3, comma 1 lettera a,  del codice:

decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 3
Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;”

 

Concessione di servizi.
Come esempio ho preso la concessione di servizi inerenti ad un parcheggio auto a pagamento; se il tuo interesse va oltre, tieni presente che la gara per una concessione di servizi per altre categorie segue una procedura codificata dal decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, Parte III  – contratti di concessione – art. 164 e seguenti (codice dei contratti pubblici).
Nel caso di un servizio dato in concessione come un parcheggio, l’ente redige una relazione tecnica del sito e vi allega una planimetria; in questa relazione si elencano le clausole che in seguito saranno inserite nel contratto.
Questi vincoli, o clausole, sono variabili e dipendono anche dagli introiti previsti dalla gestione; ad esempio, a fronte degli introiti del servizio l’ente aggiudicatore può chiedere al gestore affidatario di compiere alcuni interventi di miglioria o di manutenzione ordinaria, così come specificato dalla relazione tecnica. Altro particolare importante è il valore della concessione; devi fare attenzione perché il valore della concessione è il risultato di una stima che non esclude la possibilità di una variazione in negativo; il possibile errore di stima rappresenta il rischio d’impresa. Questo valore (introito stimato) rappresenta il corrispettivo spettante al concessionario per l’esecuzione di tutti i servizi richiesti dal contratto di concessione. In genere, la concessione di servizi prevede una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto ma in alcuni casi può essere di cinque; l’ente aggiudicatore ha una discreta autonomia. Durata, valore stimato, interventi e manutenzioni, sono dati che ti servono per valutare il rischio d’impresa e la convenienza di partecipare alla gara. Qui sotto ti riporto l’art. 164 del D.lgs. 50/2016: 

decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 164
Oggetto e ambito di applicazione.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei  contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti  aggiudicatori qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all’allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l’esercizio di un’attività economica che può  svolgersi  anche mediante l’utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.

2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di  affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e  speciali  e  ai motivi  di  esclusione,  ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai  termini di ricezione  delle  domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Parte.

4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nella presente parte, le disposizioni del presente codice.

5. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all’osservanza della presente Parte.”

 

Condizioni di partecipazione.
Gli enti aggiudicatori possono stabilire alcune condizioni base che il concorrente deve possedere per partecipare alla gara, in aggiunta ai motivi di esclusione indicati dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016. Per questo motivo devi leggere con attenzione il contenuto del bando ma nella generalità dei casi, ai concorrenti si chiedono le seguenti condizioni:
a) iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A. per l’oggetto di gara;
b) capacità economica e finanziaria, attestata da istituti bancari;
c) copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civile;
d) capacità tecnica e professionale, attestata con:
  – elenco di servizi prestati, analoghi a quelli del bando di gara;
  – descrizione dell’attrezzatura, materiali e l’equipaggiamento tecnico;
  – personale assunto per lo svolgimento dell’attività.

 

Il personale.
Nell’esempio del posteggio per auto dato in gestione, il costo della manodopera è la voce più rilevante. In questo caso, dove il contratto prevede un’alta intensità di manodopera, l’ente aggiudicatore potrebbe assegnare un punteggio alto se fra i dipendenti del concorrente ci sono persone svantaggiate, questo principio può trovare applicazione anche per altri tipi di servizi. In altri casi, il contratto potrebbe prevedere che nel caso di future assunzioni, entro il periodo di validità della concessione, il concessionario dovrà assumere disoccupati di lungo corso. La norma cui fare riferimento è l’art. 50 del codice :

decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 50
Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi.

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura  intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli  avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell’Unione  europea,  specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei  contratti collettivi  di  settore  di  cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli  nei  quali  il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento  dell’importo totale del contratto.”

 

Procedura.
In genere, per le concessioni si usa la procedura aperta (art. 60):

 decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 60
Procedura aperta.

1.  Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo  per la ricezione delle offerte, come stabilito al  comma  1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le   seguenti condizioni:
a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione;
b) l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente  motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini  minimi  stabiliti  al comma 1 non possono essere rispettati.”

 

Criteri di aggiudicazione.
Il criterio usato con maggiore frequenza è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ma se desideri partecipare a una gara di concessione, devi fare attenzione ai “termini, principi e criteri di aggiudicazione” dell’art. 173 ed al collegato art. 30 (codice dei contratti pubblici):

decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 173
Termini, principi e criteri di aggiudicazione.

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei principi di cui all’articolo 30.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e comunque in deroga all’articolo 95, la stazione appaltante elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese eventualmente le offerte, è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni. Si applica l’articolo 79, commi 1 e 2.

3. Se la stazione appaltante riceve un’offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando l’ordinaria diligenza, può, in via eccezionale, modificare l’ordine dei criteri di aggiudicazione di cui al comma 2, per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, la stazione appaltante informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri ed emette un nuovo invito a presentare offerte nel termine minimo di ventidue giorni di cui al suddetto comma 2, terzo periodo. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, la stazione appaltante pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto  del termine minimo di trenta giorni di cui al comma 2, secondo periodo. La modifica dell’ordine non deve dar luogo a discriminazioni.”

__________

Art. 30
Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni.

“  1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,  tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le  modalità  indicate  nel  presente  codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

3. Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X.

4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni  è  applicato il contratto  collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle  associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito  di applicazione sia  strettamente connesso con  l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore  o dei  soggetti  titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il  successivo versamento diretto agli enti  previdenziali  e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da  parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo  rilascio del documento unico di  regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute  al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per  iscritto  il  soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra  assegnato,  la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori  le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle  somme  dovute  al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.

7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano  le disposizioni del codice civile.”

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  31 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 


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