Codice appalti

 

Dal vecchio al nuovo codice degli appalti

Il vecchio codice degli appalti (D.lgs. 163/2006) era composto da 273 articoli e 38 allegati ed il suo regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010) era composto da 359 articoli e 14 allegati. Tutte queste disposizioni sono state abrogate e sostituite con il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale 91 del 19 aprile 2016 (S.O. n. 10) e da questa data di pubblicazione, il nuovo codice degli appalti è di fatto operativo. Il codice degli appalti (il Dlgs 50/2016) è composto da 220 articoli e 25 allegati a cui bisogna aggiungere una maggiore operatività dell’ANAC.

 

Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).
Il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 attribuisce nuovi poteri all’ANAC e nella sostanza, questa autorità sarà un organo di indirizzo per tutto il settore dei contatti pubblici, oltre al consueto compito di controllo. Stando al testo di legge, ci saranno interventi di indirizzo in merito a:

– contenuto del bando di gara;
– schema del contratto;
– regolamentazione generale;
– gestione delle banche dati   (1)

(1) escluso Avcpass, che per il momento sarà prerogativa del Ministero delle Infrastrutture.

 

Le esclusioni.
Il codice degli appalti, il D.lgs. 50 /2016, si applica ai contratti pubblici con importo (al netto di I.V.A.) pari o superiore di :

1) categoria di valore 5.225.000 euro;
a questa categoria appartengono gli appalti per lavori e le concessioni;

2) categoria di valore 750.000 euro;
per tutti gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici.

3) categoria di valore 209.000 euro;
a questa categoria appartengono gli appalti per forniture, servizi nonché i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni sub-centrali;

4) categoria di valore 135.000 euro;
a questa categoria appartengono gli appalti per forniture, servizi; i concorsi di progettazione aggiudicati dalle autorità governative centrali;

 

Contratti sotto soglia.
Il D.lgs. 50/2016 ha previsto le seguenti applicazioni:

1) categoria di valore inferiore a 40.000 euro;
in questa categoria esiste l’affidamento diretto a condizione che il provvedimento amministrativo sia motivato oppure, previsto per lavori di routine in amministrazione diretta;

2) categoria di valore superiore a 40.000 euro fino a 150.000 euro;
§per forniture e servizi con procedura negoziata estesa ad almeno 5 soggetti economici da selezionare tramite indagini di mercato, elenchi di operatori specializzati; la condizione prevista è quella che deve essere garantita la rotazione degli inviti;

3) categoria di valore da 150.000 euro fino ad 1.000.000 di euro;
per lavori da assegnare con procedura negoziata che preveda la consultazione di 10 soggetti economici; la condizione prevista è quella che deve essere garantita la rotazione degli inviti;

4) categoria di valore superiore a 1.000.000 di euro;
oltre questa soglia bisogna fare ricorso alle procedure ordinarie.

 

Aggiudicazione delle offerte. (1)
A) sulla base del rapporto qualità/prezzo.
Questo criterio di valutazione verrà applicato in questi casi:
– contratti con oggetto i servizi sociali, ristorazione, tutti gli altri servizi che prevedano un notevole apporto di manodopera;
– affidamento del servizio di ingegneria, architettura e tutti gli altri servizi ad alto profilo intellettuale e tecnico con una base pari o superiore a 40.000 euro.

B) sulla base del minor prezzo. (2)
Questo criterio di valutazione verrà applicato in questi casi:
– per lavori con una base pari o inferiore a 1.000.000 euro;
– per forniture e servizi standard di mercato;
– per tutte le forniture ed i servizi con importo sotto soglia a condizione che siano caratterizzati da ripetitività.

 

Annotazioni:
(1) le stazioni appaltanti devono motivare la scelta della procedura, se in rapporto a qualità/prezzo o sulla base del minor prezzo e devono specificare nel bando di gara a quale criterio verrà aggiudicato il contratto.

(2) In ogni caso, i requisiti di qualità devono corrispondere a quelli previsti dal bando di gara; sono esclusi da questo criterio le forniture ed i servizi che abbiano un notevole contenuto tecnologico ed innovativo; le stazioni appaltanti devono motivare la scelta di questa procedura e specificare nel bando di gara che l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo.

 

Subappalto.
E’ ammesso il subappalto ma in ogni caso, non potrà superare il valore del 30% dell’importo e non può essere ripartito senza una ragionevole motivazione tecnica.

 

Avvalimento.
E’ possibile dimostrare il possesso dei requisiti avvalendosi di un terzo soggetto detto “ausiliario”. L’ausiliario dovrà dimostrare di possedere i requisiti tecnici, professionali ed economici tramite attestazione SOA e non potrà avvalersi di altro soggetto economico. In ogni caso, l’ente aggiudicatore potrà rifiutare l’avvalimento se per la lavorazione è previsto che sia l’offerente ad eseguire l’opera.

 

Le cauzioni.
Le disposizioni del D.lgs. 50/2016 non si discostano dalle precedenti norme. Esistono due garanzie, la provvisoria e la definitiva.

1) garanzia provvisoria.
Colui che partecipa ad una gara deve consegnare all’ente aggiudicatore, unitamente all’offerta, una fideiussione che verrà escussa nel caso di dichiarazioni false o documenti artefatti. L’importo della garanzia prestata può variare da un minimo dell’1% ad un massimo del 4%, da calcolare sul valore complessivo indicato nel bando di gara. L’importo della garanzia provvisoria potrà essere ridotta fino ad un massimo del 50% per coloro che proveranno di essere in possesso di una certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000.

2) garanzia definitiva.
Nel caso di aggiudicazione del contratto bisognerà prestare una garanzia definitiva; nella fideiussione si dovranno indicare tutti i riferimenti al provvedimento amministrativo e tutti gli altri elementi dettati dall’ente aggiudicatore, da valutare di volta in volta.

 

Intervento dei cittadini.
E’ una novità introdotta dal D.lgs. 50/2016. Si tratta di coinvolgere la cittadinanza attraverso dibattiti pubblici in merito alle opere di notevoli dimensioni od impatti ambientali da eseguirsi sui territori dei loro comuni. Probabilmente ha influito la reazione dei NO TAV ed il legislatore ha voluto evitare future contestazioni per altri interventi di simile portata.

 

Il baratto amministrativo.
Si tratta di un’altra interessante novità. Il baratto amministrativo prevede la possibilità offerta ai cittadini di prendere in consegna aree pubbliche, beni immobili inutilizzati, ricupero di beni con finalità generale nell’interesse della comunità senza scopo di lucro.

 

Concessioni.
1) concessioni per le autostrade.
Il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 pone un limite alle proroghe delle concessioni per la gestione delle autostrade. Nel dettaglio, tutte le concessioni già scadute alla data del 18 aprile 2016 devono essere assegnate tramite gara entro 6 mesi.

2) altre concessioni.
Le norme prevedono che le concessioni con un valore pari o superiore a 150.000 euro, l’80% dei lavori  dovrà essere assegnato tramite una gara oppure con gestione diretta; il restante 20% potrà essere assegnato alle società in house.

All’Autorità nazionale anti corruzione è stato affidato il compito di vigilare ed intervenire nel caso di trasgressioni; sono previste sanzioni pecuniarie non superiori al 10% del valore complessivo dell’appalto.

 

Appalti integrati.
Le vecchie disposizioni consentivano l’affidamento di progettazione ed esecuzione di lavori ad un soggetto economico. Queste disposizioni sono state abrogate dal D.lgs. 50/2016 con eccezione nel caso di contraente generale e partenariato pubblico privato. In tutti gli altri casi i lavori sono affidati sulla base di un progetto esecutivo ben distinto e questo metodo, secondo il legislatore, potrà garantire la qualità e la certezza dei tempi e costi preventivati.

 

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  27 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 


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