Cauzioni e garanzie nelle gare di appalto

 

Quanto costa una cauzione

Se desideri partecipare a una gara di appalto, devi considerare che anche la semplice partecipazione come concorrente ha dei costi. Nei bandi di gara esiste un paragrafo che in genere, ha come titolo “condizioni relative all’appalto” nel quale, l’ente appaltante specifica la consistenza della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva. Le cauzioni e garanzie provvisorie sono pari al 2% da calcolare sull’importo stimato a base di gara; la norma cui fare riferimento è l’art. 93 del D.lgs. 50/2016. Al soggetto che risulta essere vincitore della gara di appalto, verrà chiesto di prestare una cauzione definitiva a garanzia del buon fine del contratto. Per la cauzione definitiva, la norma è l’art. 103 del D.lgs. 50/2016. Qui di seguito Ti riportiamo alcuni brevi richiami sui temi di “procedura aperta e subappalto” e “motivi di esclusione”.

 

Procedura aperta e subappalto.
Nella maggioranza dei casi, il tipo di procedura usata è la procedura aperta. Con la procedura aperta, tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti specificati nel disciplinare possono partecipare con una loro offerta. Questo significa un maggior numero di concorrenti. Per quanto riguarda il subappalto, bisogna leggere con attenzione il disciplinare di gara, per il motivo che nella maggioranza dei casi non è ammesso il subappalto o la cessione del contratto.

 

Motivi di Esclusione.
Per partecipare alla gara di appalto, dovrai dichiarare l’insussistenza dei motivi di esclusione e la norma cui fare riferimento è l’art. 80 del D.lgs. 50/2016.

In sintesi, un operatore economico deve essere escluso se ha commesso alcuni reati, come ad esempio:

aver commesso reati di mafia;
estorsione, truffa o reati contro il patrimonio;
evasione fiscale;
terrorismo, finanziamento del terrorismo;
sfruttamento del lavoro minorile, tratta di esseri umani, delitti per induzione alla prostituzione;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Tieni presente che l’ente appaltante che ha indetto la gara di appalto procederà con una verifica e nel caso di dichiarazioni non veritiere o documenti falsi si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria.

 

Gli articoli 93, 103 del decreto legislativo 50/2016.
Il legislatore si è sforzato di redigere le varie norme con un linguaggio abbastanza chiaro. Il sito “gliappalti.it” non vuole essere un trattato di diritto amministrativo, più modestamente vogliamo essere uno strumento di facile utilizzo per coloro che hanno necessità di lavoro. Per questo motivo, nel merito degli articoli 93 e 103, aggiornati con le modifiche e integrazioni introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (gazzetta ufficiale 103 del 5/5/2017 – Suppl. Ordinario n. 22), abbiamo dedicato una pagina:

cauzioni e fideiussioni

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  25 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 

 

 


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