Buoni pasto

 

Oltre ai servizi di ristorazione

L’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa con i buoni pasto segue il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta.
L’uso dei buoni pasto, oggetto di contratti pubblici, è disciplinato dall’articolo 144 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
Bisogna considerare che l’uso dei buoni pasto svolge una funzione di servizio sostitutivo di ristorazione interna.

 

Dal codice dei contratti pubblici.
Come accennato in premessa, il decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 ha modificato in parte l’art. 144 in oggetto. Qui di seguito di riporto il testo integrale della norma in esame che puoi scaricare a tuo uso:

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici.

Art. 144
Servizi di ristorazione.

1. I servizi di ristorazione indicati nell’allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall’articolo 95, comma 3.
La valutazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera   corta e da operatori dell’agricoltura sociale, il rispetto delle diposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all’articolo 34  del presente codice e della  qualità  della formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre  2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013, n. 128 nonché di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 18  agosto 2015, n. 141.

2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.  Fino all’adozione di dette linee di indirizzo, si applica l’articolo  216, comma 18.

3. L’attività di emissione di buoni pasto, consistente nell’attività finalizzata a rendere per  il  tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale,  è  svolta esclusivamente da società di capitali con capitale  sociale  versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come  oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e  di  altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro  istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.

4. Gli operatori economici attivi nel settore dell’emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione europea  possono esercitare l’attività di cui al comma 3 se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza. Le società di cui al comma 3 possono svolgere l’attività di  emissione  dei  buoni  pasto previa  segnalazione certificata di  inizio  attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al  Ministero  dello sviluppo economico.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche  dei  buoni  pasto e il contenuto  degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

6. L’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta pertinenti, tra i quali:

a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;

b) la rete degli esercizi da convenzionare;

c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;

d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;

e) il progetto tecnico.

 

7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione  o  di aggiudicazione è  sufficiente l’assunzione, da parte del concorrente, dell’impegno  all’attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal   momento dell’aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell’aggiudicazione.

8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell’esercizio  della  rispettiva  attività contrattuale e delle obbligazioni di propria  pertinenza, la utilizzabilità  del buono pasto per l’intero valore facciale.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  21 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 


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