Aste elettroniche procedure

 

Italia digitale nelle gare di appalto.

L’asta elettronica è una procedura utilizzata dalla pubblica amministrazione con l’ausilio dei più moderni dispositivi elettronici, con lo scopo di ricevere le offerte di nuovi prezzi e presentazione di prodotti da parte dei concorrenti a una gara di appalto. La norma cui fare riferimento è l’art. 56 del D.lgs. 50/2016.

 

Richiami al D.lgs. 50/2016 sulle aste elettroniche.
I prezzi inseriti nell’asta elettronica seguono il criterio del massimo ribasso in merito a dei valori che riguardano solo alcuni elementi del capitolato di gara. Quanto sopra è la sintesi dell’articolo 3, comma 1 lettere zzz), eeee), ffff) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti):

Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
Codice dei contratti pubblici

Art. 3
Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:
zzz) «sistema  telematico»,  un  sistema  costituito  da  soluzioni informatiche e di telecomunicazione  che  consentono  lo  svolgimento delle procedure di cui al presente codice;

eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione»,  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione  gestiti mediante un sistema telematico;

ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo  elettronico  di  presentazione  di  nuovi  prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti  taluni  elementi delle offerte, che interviene dopo una  prima  valutazione  completa delle offerte permettendo che la loro classificazione  possa  essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;”

 

Utilizzo della procedura.
Così come avviene di consueto in tutti i tipi di aste, gli elementi ed i rilanci devono essere indicati in cifre oppure in valori percentuali. In genere, si evidenziano due aspetti.

a) discrezionalità:
L’asta elettronica è una modalità utilizzabile dalla stazione appaltante a sua discrezione nelle procedure aperte, ristrette e negoziate con bando di gara oppure, altro possibile utilizzo, nella fase del rilancio competitivo tra le parti con riferimento ad un preciso accordo quadro descritto nel bando di gara.

b) l’asta elettronica può riguardare:
– solo i prezzi, quando la gara di appalto prevede che per l’aggiudicazione verrà utilizzato il criterio del prezzo più basso;
– il rapporto che esiste fra prezzi/valori, se il criterio di aggiudicazione del contratto di appalto si basa sul metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

Limiti.
Esistono dei limiti come per esempio:
1) non si può utilizzare il metodo dell’asta elettronica per le gare di appalto di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali;

2) si può utilizzare questa procedura se le specifiche dell’appalto sono fissate in modo preciso ed in particolare, se la valutazione delle varie offerte presentate dai concorrenti siano espressi in cifre o valori percentuali in modo da essere trattati in automatico da un sistema elettronico;

3) se l’oggetto può essere valutato automaticamente dal sistema informatico;

4) le stazioni appaltanti non possono utilizzare le aste elettroniche con lo scopo di impedire, distorcere o limitare la partecipazione di alcuni concorrenti così da impedire la libera concorrenza;

5) non si possono usare le aste elettroniche in modo da modificare l’oggetto di una gara di appalto già indicato nel bando.

 

Il bando di gara.
Nel caso di asta elettronica, il bando di gara deve indicare:

– gli elementi dell’appalto oggetto di una valutazione automatica;
– i valori minimi e massimi che devono avere determinati elementi;
– i termini per avere maggiori informazioni;
– informazioni dettagliate in merito allo svolgimento dell’asta;
– dispositivi elettronici e modalità informatiche di collegamento.

Oltre a questi elementi, bisogna precisare le modalità per i rilanci (al ribasso ovviamente) e quali sono gli scarti minimi richiesti per il rilancio. Quindi, i concorrenti devono fare molta attenzione a questi particolari e calcolare fino a che punto si è disposti a praticare un prezzo ribassato.

 

Una sintesi sulle procedure ad uso dei concorrenti.
Prima di tutto, il concorrente deve valutare se le proprie competenze informatiche sono adeguate, oltre ad avere l’hardware necessario.

Dopo questa premessa vediamo di sintetizzare la procedura:
a) prima di avviare l’asta elettronica, la stazione appaltante esegue una prima valutazione delle varie offerte ricevute con i metodi di aggiudicazione indicati nel bando;

b) i partecipanti che hanno consegnato delle offerte giudicate “ammissibili” saranno invitati dalla stazione appaltante a presentare dei nuovi prezzi o nuovi valori entro una certa data e ora; l’invito avviene con posta elettronica certificata (PEC) direttamente alla casella indicata dal concorrente;

c) l’asta si svolge in una seduta unica e può iniziare dopo che siano trascorsi almeno 2 giorni dalla data di trasmissione dell’invito di cui sopra al concorrente;

d) l’invito di partecipazione al concorrente all’asta elettronica conterrà alcuni elementi essenziali quali ad esempio, la formula matematica utilizzata per determinare, durante l’asta, la riclassificazione automatica dei nuovi prezzi o valori presentati; se il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’invito conterrà il risultato della valutazione dell’offerta del concorrente sulla base dell’art. 56 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) in fase di svolgimento dell’asta, la stazione appaltante comunica in tempo reale a tutti i concorrenti, le informazioni per conoscere la propria classificazione in base i rilanci ma in ogni caso, non sarà resa nota l’identità dei vari offerenti;

f) l’asta è dichiarata chiusa nella data e ora indicate nell’invito.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

 

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  18 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 

 


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