Appalti riservati per determinati servizi

 

Inclusione di persone in condizioni di svantaggio sociale

Il decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 prevede la possibilità, per la pubblica amministrazione, di riservare l’esecuzione di un contratto a favore di operatori economici che appartengono a categorie socialmente svantaggiate. Fra queste categorie di operatori economici rientrano le cooperative sociali istituite con la legge 381 del 8/11/1991.

 

Richiami al codice dei contratti pubblici.
Le norme principali sul tema degli appalti riservati sono gli artt. 112 e 143 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Queste norme si correlano con la legge n. 381 del 8/11/1991 che disciplina la categoria di operatori economici rientranti nelle cooperative sociali, nei servizi educativi e socio-sanitari.

 

Alcune massime ANAC su appalti riservati.
Vi riportiamo alcune massime dell’autorità nazionale anticorruzione sul tema degli appalti riservati.

Fonte: sito ANAC      www.anticorruzione.it

Determinazione n. 2 del 23/01/2008
“Possono essere riconosciuti laboratori protetti  ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.  i soggetti che possiedono cumulativamente i seguenti requisiti:
essere un soggetto giuridico, costituito nel rispetto della vigente normativa, che esercita in via stabile e principale un’attività economica organizzata;
prevedere nei documenti sociali, tra le finalità dell’ente, quella dell’inserimento lavorativo delle persone disabili;
avere nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali.
Possono avvalersi della riserva a favore dei programmi di lavoro protetti anche i soggetti giuridici diversi dai laboratori protetti che ricorrono, per l’esecuzione dello specifico appalto, all’impiego, in numero maggioritario, di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali, anche sulla base di accordi conclusi con soggetti operanti nel settore sociale, Il ricorso alle procedure di cui all’art. 52 del codice richiede:
la pubblicazione del bando con la finalità di rendere noto l’appalto ai soggetti interessati;
la previsione dei requisiti di partecipazione (di ordine generale e di ordine speciale) in maniera analoga agli appalti non riservati nel rispetto del principio di proporzionalità.”

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Parere di precontenzioso n. 38 del 18/03/2009:
“In materia di appalti riservati, e in particolare degli affidamenti a favore di cooperative sociali, è conforme alla normativa di settore il divieto di avvalimento dei requisiti tecnico organizzativi (servizi analoghi già svolti).  Tale deroga appare legittima soprattutto in considerazione della ratio legis, secondo un pacifico orientamento, va individuata nella immediata finalizzazione delle convenzioni stipulate ai sensi della normativa nazionale e regionale sulle cooperative sociali a creare opportunità di lavoro per persone socialmente svantaggiate e, dunque, nella finalità di interesse generale di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti a rischio di esclusione sociale.”

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Parere di precontenzioso n. 40 del 02/04/2009:
“Ai fini della partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica in materia di appalti riservati, è conforme alla normativa di settore la previsione del bando di gara che prescrive per le cooperative sociali l’iscrizione a uno specifico albo regionale.”

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Deliberazione n. 83 del 16/12/2010:

“La disciplina delle cooperative sociali, di cui alla legge n. 381/1999, prevede l’assegnazione di contratti in via diretta ovvero la stipula di convenzioni con tali cooperative solo in presenza di tre condizioni simultanee:

A) appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria;
B) altri servizi, diversi da quelli socio sanitari;
C) appalto finalizzato all’inserimento di persone in condizioni di svantaggio sociale.”

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Appalti riservati per determinati servizi.
Un settore che può essere oggetto di appalto riservato è quello dei servizi sociali di utilità pubblica. Vi riportiamo il testo integrale della norma:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
codice dei contratti pubblici

Art. 143
 Appalti riservati per determinati servizi.

1). Le stazioni appaltanti possono riservare alle organizzazioni di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato XIV, identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

2). Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) l’organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;

b) i profitti dell’organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;

c) le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;

d) l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.

3). La durata massima del contratto non supera i tre anni.

4). Il bando è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

 

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  14 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 


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