Affidamento interno di progettazione

 

Servizi tecnici, servizi di architettura e ingegneria

Le regole per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sono disciplinate dall’articolo 23 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, il codice dei contratti pubblici. Questa norma si collega ad altre disposizioni del codice che sono:

– art. 24, progettazione interna esterna alle amministrazioni;
– art. 31, ruolo e funzioni del responsabile del procedimento;
– art. 46, affidamento servizi di architettura, ingegneria e tecnici;
– art. 83, criteri di selezione e soccorso istruttorio;
– art. 95, sui criteri di aggiudicazione dell’appalto;
– art. 157 sulla tematica degli incarichi di progettazione.

 

Definizione di servizio tecnico.
Come accennato in premessa, il tema è piuttosto complesso. Il primo punto lo dedichiamo alla definizione data dal codice dei contratti pubblici, nel merito di “servizio di architettura e ingegneria”:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016
Codice di contratti pubblici

Art. 3
Definizioni.

vvvv) «servizi  di  architettura  e  ingegneria  e   altri   servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori  economici  esercenti  una professione regolamentata ai sensi dell’articolo  3  della  direttiva 2005/36/CE.

 

Professionalità interne dell’ente pubblico.
Se le stazioni appaltanti hanno nel proprio interno dipendenti qualificati, il comma 2 dell’art. 23 del codice specifica  che la progettazione dei lavori deve essere affidata alle professionalità esistenti:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 23
Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi.

“comma 2.
Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156  e  157. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’articolo 24.”

 

Cenni sul rapporto di lavoro.
Nel caso che la progettazione sia affidata a personale interno, queste persone devono essere abilitate all’esercizio della professione, assunti con un regolare contratto di lavoro. Inoltre, il codice dei contratti pubblici fissa alcuni limiti:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 24
Progettazione interna e esterna alle amministrazioni  aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

“comma 3.
I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere  a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di  appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di  cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165, e successive modificazioni, se  non conseguenti ai rapporti d’impiego.”

 

Art. 157
Altri incarichi di progettazione e connessi.

“comma 3.
E’ vietato l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti  a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto.”

 

Competenze.
Il codice specifica che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, direzione dei lavori, gli incarichi di supporto tecnico ed amministrativo, competono normalmente agli enti pubblici, come previsto dall’art. 24 (comma 3, vedi sopra) e dal comma 1 che ti riporto qui sotto:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 24

Progettazione interna e esterna alle amministrazioni  aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

“1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del  responsabile  del procedimento e del dirigente competente alla  programmazione  dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i  consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) dai soggetti di cui all’articolo 46.”

 

Omogeneità del procedimento.
I progetti sono generalmente studiati da un soggetto o da team di persone coadiuvati da un responsabile con solide competenze. L’art. 23 al comma 12 indica che “le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al  procedimento.” Naturalmente, è salva la possibilità di affidamento esterno della progettazione se l’ente pubblico non dispone nel suo interno personale abilitato assunto con un contratto continuativo. Qui sotto si riporta il testo dell’art. 23 comma 12:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 23
Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi.

“comma 12.
Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e  coerenza al  procedimento.  In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto  dall’articolo 26, comma 3.”

 

Polizza assicurativa del progettista.
Tutti i professionisti abilitati hanno una polizza assicurativa che li tutela contro i rischi derivanti dalla loro attività. Il comma 4 dell’art. 24 del codice stabilisce che la polizza assicurativa professionale è a carico della stazione appaltante se il progettista è un suo dipendente e nel caso di affidamento della progettazione esterna, la polizza assicurativa è a carico del professionista esterno incaricato.

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016

Art. 24
Progettazione interna e esterna alle amministrazioni  aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

“comma 4.
Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

 

Linee guida ANAC.
Su questi argomenti, l’Agenzia anti corruzione è intervenuta per chiarire alcuni aspetti, con la linea guida n.1

 


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– linee guida ANAC per il D.lgs 50 del 2016

 


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A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

 

 

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 13 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 


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