Accesso agli atti nelle procedure di assegnazione

 

Diritto di accesso agli atti amministrativi

E’ noto che dopo aver consegnato la propria offerta per una gara di appalto, bisogna attendere l’esito che sarà comunicato nei termini indicati dal bando. I documenti depositati dai concorrenti sono esaminati dalla commissione e qui si pone la questione in merito all’accesso degli atti amministrativi.

 

Legge 241/1990 sul diritto di accesso agli atti amministrativi.
Il punto di riferimento è la legge 241 del 7 agosto 1990 “nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” In particolare gli articoli 24 e 25 :

241/1990 – articolo 24

comma 3:
“Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.”

comma 7:
“Deve essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.  Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato d salute e la vita sessuale.”

241/1990 – articolo 25

comma 2:
“La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente.”

comma 3:
“Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.”

 

Prassi amministrativa.
In genere, la pubblica amministrazione consente ai concorrenti di accedere liberamente agli atti amministrativi della gara di appalto ma in caso contrario, bisogna fare una richiesta scritta di accesso agli atti. La richiesta deve essere motivata (art. 25 comma 2).
Bisogna tener presente che “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s’intende respinta” (comma 4 articolo 25 della legge 241/1990). Non tutti hanno diritto di accedere agli atti amministrativi di una gara di appalto, per il motivo che tale accesso non può essere utilizzato dai privati per dei generici controlli in merito all’attività amministrativa (art. 24 comma 3). Il diritto di accedere agli atti amministrativi di una gara di appalto esiste solo nel caso in cui la conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (art. 24 comma 7) ed in questo caso, il soggetto privato può chiedere di visionare tutti gli atti compreso quelli di natura contrattuale come ad esempio, il contratto di appalto e di sub appalto.

 

 


Altri argomenti che potrebbero interessare


 

– Accesso agli atti della gara di appalto

– Accesso agli atti amministrativi

 


* * *

A cura della redazione.
Responsabile: Fabbri Vittorio

 

 

Prima pubblicazione:    24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento: 12 ottobre  2022

 

 

 

 

 


 * sito ideato da Fabbri-Re  – viale Espinasse, 80 –  20156 Milano *