A.T.I. di tipo orizzontale

 

Bisogna essere consapevoli che per la complessità delle procedure è consigliabile l’assistenza di uno studio legale, per l’atto costitutivo e contrattualistica, ed uno studio di commercialisti per i vari aspetti fiscali. Non è vietato procedere con il “fai da te” a condizione che nella futura associazione temporanea d’impresa esistano già delle persone altamente qualificate.

 

Definizione generica di raggruppamento temporaneo.
Le associazioni temporanee d’impresa sono definite dal D.lgs. 50/2016

D.lgs. 50/2016
Art. 3, comma 1, lettera u)
(Definizioni)

“1. Ai fini del presente codice si intende per:
u) «raggruppamento temporaneo», un  insieme  di  imprenditori,  o fornitori,  o  prestatori  di  servizi,  costituito,  anche  mediante scrittura privata,  allo  scopo  di  partecipare  alla  procedura  di affidamento  di uno   specifico   contratto   pubblico,   mediante presentazione di una unica offerta;”

 

Gli aspetti burocratici di base.
I passaggi burocratici più importanti per costituire un’associazione temporanea d’impresa di tipo orizzontale sono quattro:

1) atto costitutivo.
Può essere costituita con un atto pubblico oppure una scrittura privata autenticata e non esiste l’obbligo di pubblicità nel registro delle imprese;

2) amministratore.
Non è prevista la figura dell’amministratore;

3) gli associati.
Tutti gli associati conservano la propria autonomia imprenditoriale ed ognuno dei partecipanti deve possedere i requisiti di ordine generale indicati nell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (codice appalti);

4) il mandato alla capogruppo.
I rapporti interni fra gli associati sono caratterizzati da un mandato speciale con rappresentanza che i partecipanti conferiscono ad un soggetto identificato come capogruppo. Oggetto del mandato è di gestire tutti gli adempimenti burocratici con l’ente pubblico.

 

Caratteristiche di una A.T.I. orizzontale.
L’associazione temporanea di impresa di tipo orizzontale è prevista per gli appalti che non sono scorporabili. Le A.T.I. orizzontali sono composte da più imprese che operano in attività omogenee.

Nel caso della A.T.I. orizzontale, lo scopo è quello di unire diversi soggetti per svolgere al meglio i lavori previsti dal capitolato di appalto e l’insieme di più imprese del settore consente di raggiungere i requisiti richiesti per poter concorrere alla gara di appalto. In questa fattispecie di A.T.I. la responsabilità è solidale ed illimitata nei confronti degli associati. Sotto molti punti di vista si può affermare che esiste una similitudine con le reti di impresa la cui funzione, è quella di unire soggetti con diverse specializzazioni nello stesso settore o per settori complementari ed in questo modo, è possibile affrontare al meglio il mercato.

 

Codice dei contratti pubblici – A.T.I. orizzontale.

A) art. 48 del D.lgs. 50/2016.
Per le A.T.I. in generale, la norma cui fare riferimento è l’art. 48 del D.lgs. 50/2016.

B) sul tema delle A.T.I. orizzontali.
In particolare, il concetto di “A.T.I. orizzontale” è desumibile nei commi 1 e 2, del citato art. 48, nei capoversi che ti ho evidenziato in colore rosso:

Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016
art. 48
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.

1). Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente;
per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera oo-ter, assumibili da uno dei mandanti;
per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

2). Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie;
per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione;
le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

 

La capogruppo.
Nell’atto costitutivo della A.T.I. gli associati eleggono l’impresa capogruppo la quale, dovrà coordinare le attività previste dall’appalto e gestire tutti gli adempimenti burocratici con l’ente pubblico.  Questo incarico è formalizzato con un mandato con rappresentanza, a titolo gratuito, da allegare nell’atto costitutivo come parte integrante.

Si tratta di un mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza da conferire al legale rappresentante della capogruppo al quale, saranno concessi i più ampi poteri per la presentazione dell’offerta di gara, per la stipula di tutti gli atti connessi al bando di gara, riscuotere i crediti e stare in giudizio.

Il mandato deve specificare nella clausola della validità una frase del tipo:
 “Il presente mandato è valido ed operante dalla data dell’atto costitutivo fino alla data di estinzione di tutte le obbligazioni contrattuali con il committente, compreso i tempi necessari per i collaudi, le verifiche amministrative ed eventuali pendenze di carattere giudiziario.”

 

Alternative.
In alternativa ad un’associazione temporanea d’impresa si può costituire:

1) un consorzio (codice civile, art. 2602 e seguenti);
2) le imprese costituiscono una società di capitale (joint venture).

 

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  11 ottobre  2022

 

 

 

 

 

 


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