A.T.I. assimilabili a società di fatto

 

Nella generalità dei casi, con l’atto costitutivo di un’associazione temporanea d’imprese (A.T.I.) non si crea un nuovo soggetto fiscale. Tuttavia, esiste un caso particolare, quando l’oggetto dell’appalto è indivisibile. Vale a dire, quando l’opera prevista dalla gara di appalto per lavori non è divisibile, cioè, non può essere frazionata in lotti autonomi, in questa ipotesi l’A.T.I. è assimilata a una società di fatto. Nella sostanza, se l’A.T.I. è considerata una società di fatto, esiste l’obbligo di adempiere a tutti gli obblighi contabili e fiscali propri di una società. Mentre le singole imprese associate sono soggette a una imposizione fiscale che si limita alle quote di reddito in proporzione alla percentuale di partecipazione nella A.T.I. così come risulta dall’atto costitutivo. Sulla questione delle A.T.I. assimilabili a società di fatto, la disposizione cui fare riferimento è la risoluzione R.M. 9/782/1983 del Ministero delle Finanze.

 

Risoluzione agenzia delle entrate R.M. 9/782/1983.
In premessa abbiamo richiamato la risoluzione R.M. 9/782/1983 del Ministero delle Finanze. Sul tema abbiamo dedicato una pagina, perché, pur essendo una “vecchia” risoluzione di oltre 30 anni fa, il principio è ancora attuale. Per i dettagli, ti rimandiamo alla pagina:

A.T.I. – agenzia delle entrate R.M. 9/782/1983

 

Carenze normative fiscali.
La norma cui fare riferimento sul tema dell’associazione temporanea d’impresa è l’art. 48 del D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici). Questa norma tratta questioni operative in merito alla struttura e relative definizioni. Per esempio, distinzione fra A.T.I. verticale e orizzontale, la partecipazione alle procedure di affidamento, rappresentanza che spetta al mandatario. Tuttavia, esiste ancora incertezza in merito al trattamento fiscale. Perché sulle A.T.I. esiste una carenza di norme tributarie che alimenta interpretazioni ministeriali e giuridiche mutevoli e contrastanti. Si può parlare di “posizione prevalente”. Per esempio, prevale l’interpretazione che l’A.T.I. è un soggetto passivo autonomo d’imposta se l’opera, oggetto dell’appalto, è indivisibile e in questo caso, l’A.T.I. è una società di fatto (vedi risoluzione AdE 9/782/1983). Al contrario, se l’oggetto dell’appalto è scorporabile in lotti autonomi gestibili dai vari associati, l’A.T.I. non ha una propria autonomia fiscale. In quest’ultimo caso, ogni associato mantiene la propria autonomia e fatturerà direttamente alla stazione appaltante, per le prestazioni di competenza.

 

A.T.I. assimilabile a società di fatto.
Se l’oggetto dell’appalto è indivisibile, la “posizione prevalente” è orientata nel dire che l’A.T.I. è una società di fatto, vale a dire che è un nuovo soggetto fiscale. Quindi, se l’associazione temporanea d’impresa (A.T.I.) è assimilata ad una società di fatto, l’associazione deve essere regolarizzata secondo una delle forme societarie vigenti; ad essa saranno imputati costi e ricavi derivanti dal contratto di appalto e la conseguenza, è la tenuta della relativa contabilità, con tutti i relativi adempimenti fiscali collegati all’esecuzione dei lavori. In questi casi, tutti i partecipanti dell’associazione temporanea sono soggetti a una imposizione che si limita alla parte di reddito spettante, in proporzione alle quote che sono state sottoscritte nell’atto costitutivo. In particolare, se l’associazione temporanea è assimilabile a un nuovo soggetto fiscale, dovrà adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal decreto I.V.A. e, di conseguenza, le fatture non saranno emesse dalle singole società ma dalla A.T.I. stessa, essendo un soggetto autonomo, assimilabile a una società di fatto.

 

A.T.I. non assimilabile a società di fatto.
In posizione contraria e opposta a quanto sopra, se l’oggetto dell’appalto è divisibile, cioè, l’opera è scorporata in diversi lotti che saranno affidati ai vari partecipanti dell’associazione, la “posizione prevalente” è orientata nel dire che l’A.T.I. non è una società di fatto, quindi, non è un nuovo soggetto fiscale.

In questo caso, le imprese aderenti sono soggetti a un’imposizione che si limita alla loro parte, così come risulta essere dall’atto costitutivo in merito alla ripartizione dei ruoli tecnici ed organizzativi. Ciò significa che a ogni soggetto saranno imputati ricavi e costi per il lotto frazionato di sua competenza. In questi casi, tutti gli adempimenti previsti dal decreto I.V.A. vanno attuati da ogni singolo partecipante dell’associazione, in relazione al lotto affidatogli in fase di esecuzione dei lavori. Ai fini I.V.A. sono considerate operazioni rilevanti quelle che s’instaurano fra l’associazione e l’ente appaltante, fra le imprese mandanti e la capogruppo, fra le singole imprese e l’ente appaltante.

 

Documento unico di regolarità contributiva.
In ultima analisi, bisogna chiarire che nella fase di partecipazione a una gara di appalto, il DURC (documento unico di regolarità contributiva) deve essere acquisito, dalla stazione appaltante, sia dall’impresa capogruppo sia da ciascun soggetto che partecipa nell’associazione temporanea, a prescindere dal tipo di A.T.I. (verticale oppure orizzontale). Su questo particolare non si registrano discordanze interpretative.

 


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A cura della redazione.
Responsabile:  Fabbri Vittorio

 

Prima pubblicazione:     24 febbraio 2016
Ultimo aggiornamento:  11 ottobre  2022

 

 

 

 


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